Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9444 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9444 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al 6402 del ruolo generale dell’anno
2009, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia
– ricorrente-

SQ4k/1-\-

contro

Paglieri Sell System s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta
mandato a margine del controricorso, dagli avvocati
Giovanni Caniggia e Mario Menghini, domiciliato presso
lo studio del secondo, in Roma, alla via della Mercede, n.
52
RG n. 6402/09
Angelina-M.

stensore

Data pubblicazione: 30/04/2014

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-controricorrente e ricorrente incidentale in via condizionataper la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Piemonte, sezione 31 0 , depositata in data 17 marzo
2008, n. 5/31/08;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12

uditi per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Eugenio De
Bonis e per la società l’avv. Antonino Lo Duca, per delega dell’avv.
Giovanni Caniggia;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale, assorbito quello incidentale
Fatto
Si controverte della notifica di un avviso di accertamento
concernente IRPEG ed IRAP inerenti all’anno d’imposta 2003,
scaturente da un processo verbale di constatazione, che aveva
chiuso un’operazione di accesso presso la società e di ispezione e
che aveva evidenziato la deduzione di alcuni costi non deducibili,
perché sostenuti per acquisti di merci da imprese di Paesi a fiscalità
privilegiata, per i quali la società non aveva assolto l’onere di
annotazione separata nella dichiarazione dei redditi.
Il verbale risale al 27 settembre 2005, là dove l’avviso di
accertamento è stato notificato alla società il successivo 13 ottobre.
Di qui l’impugnazione dell’avviso, che la Commissione
tributaria provinciale ha accolto, con sentenza che la Commissione
tributaria regionale ha confermato, facendo leva sulla violazione del
termine contemplato dall’articolo 12, 7 0 comma, dello statuto dei
diritti del contribuente.

RG n. 6402/09
Angelina-

febbraio 2014 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

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Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso a due motivi.
Resiste con controricorso la società, che spiega in via
condizionata, ricorso incidentale, affidato a tre motivi, che illustra
con memoria ex articolo 378 del codice di procedura civile.

1.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente,
perché logicamente avvinti, rispettivamente, l’Agenzia delle entrate
lamenta:
-ex articolo 360, 1° comma numero 3, c.p.c., la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 12, 7° comma, dello statuto dei diritti del
contribuente, non prevedendo, tale norma, la sanzione della nullità
o dell’annullabilità dell’avviso di accertamento in caso
d’inosservanza del termine dilatorio da essa previsto

primo

motivo;
-ex articolo 360, 1° comma, numero 3, c.p.c., la violazione e
falsa applicazione dell’articolo 12, 7° comma, dello statuto dei
diritti del contribuente, in quanto l’inosservanza del suddetto
termine dilatorio non comporta un’automatica lesione del diritto di
difesa del contribuente, in assenza di una specifica deduzione in tal
senso secondo motivo.

2.- La complessiva censura è infondata e va respinta.

2. 1.-Trova difatti applicazione il principio di diritto affermato
dalle sezioni unite della Corte, con la pronuncia dinanzi richiamata,
secondo cui l’articolo 12, 7° comma, della legge 27 luglio 2000, n.
212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del
termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di
accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche
ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante
RG n. 6402/09
Angelina-

stensore

Diritto

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N.

131 TAB. ALL. B. – N. 5

Pagina 4 di 4

TRIBUTARIA,

tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno
dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce
primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di
collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è
diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

condizionata.
4.- La circostanza che l’orientamento della Corte si sia
consolidato con la pronuncia delle sezioni unite successivamente
alla proposizione del ricorso comporta la compensazione di tutte le
voci di spesa.
per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale;
-compensa tutte le voci di spesa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta
civile, il 12 febbraio 2014.

3.- Ne risulta assorbito il ricorso incidentale, proposto in via

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