Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9444 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 15/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9352/2006 proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 49-A, presso lo studio dell’avvocato

FELICI Giuseppe, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

e contro

ASSITALIA SPA, L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 614/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 21/12/2004, depositata il 09/02/2005

R.G.N. 9148/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/03/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE FELICI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e

l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21 dicembre 2004-9 febbraio 2005 la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello proposto da M.S. avverso la pronuncia del locale Tribunale n. 30474 del 2000, che gli aveva riconosciuto, a titolo di risarcimento danni riportati in conseguenza dell’incidente stradale dell’11 giugno 1996, la somma di L. 45.890.000 a carico della conducente della vettura a bordo della quale egli era trasportato e della compagnia di assicurazione spa Assitalia. Le Assicurazioni di Italia.

Nell’atto di appello il M. aveva dedotto che – erroneamente – il consulente tecnico nominato dall’ufficio non gli aveva riconosciuto la riduzione della capacità di lavoro specifica.

I giudici di appello, rigettando l’appello, hanno osservato che il danno da lesione della capacità lavorativa specifica avrebbe dovuto essere dimostrato in concreto. Nel caso di specie, il consulente tecnico di ufficio – ed il giudice di primo grado – ne avevano motivatamente escluso la sussistenza, sulla base di specifiche circostanze che non erano state contestate dall’appellante.

Avverso tale decisione il M. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due motivi.

Nessuna delle parti intimate ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2043, 2055, 2056, 2727 e 2729 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La Corte territoriale aveva escluso il danno alla capacità lavorativa specifica sulla sola base dell’entità della inabilità permanente derivata al M. dall’incidente.

Poichè il ricorrente svolgeva, all’epoca, la professione di geometra era di tutta evidenza che i postumi permanenti (comportanti una inabilità permanente del 10% alla gamba ed al piede) erano tali da determinare grave difficoltà nello svolgimento della sua attività con conseguente riduzione della capacità lavorativa specifica e di reddito.

Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 2043, 2055, 2056, 2727 e 2729 c.c., della L. 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

In tutti i casi nei quali non è possibile liquidare danno patrimoniale conseguente ad un sinistro stradale, sulla base della dichiarazione dei redditi presentate dal danneggiato nei tre anni precedenti il sinistro, il reddito da considerare non può essere inferiore al triplo della pensione sociale, secondo le disposizioni di legge richiamate.

Osserva il Collegio:

i due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, sono infondati.

Con motivazione del tutto adeguata, che tiene conto di tutte le particolarità del caso, i giudici di appello hanno escluso che dall’incidente stradale per cui è causa fossero derivati all’attuale ricorrente postumi permanenti tali da incidere sulla sua capacità lavorativa specifica, con conseguente riduzione di reddito.

Facendo riferimento alla liquidazione operata dal primo giudice, ed alla valutazione compiuta dal consulente tecnico di ufficio, i giudici di appello hanno ricordato che le stesse tenevano conto “di tutti gli elementi personali …età dell’infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psico-fisico in relazione alla sua specificità ed all’età, durata media della vita”.

La Corte territoriale non ha semplicemente negato esistenza di una riduzione della capacità lavorativa specifica in considerazione della entità dei postumi permanenti residuati dall’incidente (c.d.

“micropermanente”) ma ha precisato che il danno da lesione della capacità lavorativa specifica avrebbe dovuto essere provato in concreto dimostrando una effettiva riduzione del reddito (in questo senso Cass. 16 aprile 1996 n. 3563). E che, nel caso di specie, tale prova non era stata fornita, neppure attraverso presunzioni semplici, dall’infortunato.

La decisione si pone sul piano delle pronunce di questa Corte, secondo le quali il danno alla, capacità lavorativa specifica – anche in caso di postumi permanenti accertati – è solo eventualmente sussistente e deve essere provato dalla parte interessata.

La sentenza impugnata, pertanto, lungi dall’incorrere nelle violazioni di legge denunciate ha dimostrato di conoscere e di applicare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo i quali ai fini della risarcibilità del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa, il giudice, oltre a dover accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità lavorativa specifica (e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno), è tenuto altresì a verificare se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio patito, una capacità ad attendere al proprio o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte, e solo nell’ipotesi in cui, in forza di detti complessivi elementi di giudizio, risulti una riduzione della capacità di guadagno e, in forza di questa, del reddito effettivamente percepito, tale ultima diminuzione è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.

Sotto altro profilo, è da rilevare che la liquidazione del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno e, quindi, della produzione del reddito – per effetto della diminuita capacità lavorativa specifica determinata dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica non può essere (come invece sembra ritenere la parte ricorrente) eseguita meccanicamente in base alle indicazioni della L. 26 febbraio 1977, n. 39, il cui art. 4 non impone alcun automatismo di calcolo, ma si limita ad indicare taluni criteri di quantificazione del danno sul presupposto della prova relativa, la quale, in ogni caso, incombe al danneggiato.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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