Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9444 del 18/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 9444 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA

sul ricorso 8777-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente contro

BRM SAS DI VASCHETTO BONARDI ROSA ELDA & C.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 5/25/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di TORINO del 12.6.09, depositata
1’8/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 18/04/2013

consiglio del 27/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott.
SALVATORE BOGNANNI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.

PASQUALE FIMIANI.

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione SESTA (Tributaria)
R.G. ric. n. 8777/11

Ricorrente: agenzia entrate
Intimata: società BRM di Vaschetto Rosa Elda & C. sas.

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Piemonte n. 5/25/10, depositata 1’8 febbraio
2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima contro
la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione della società BRM di Vaschetto Rosa Elda & C. sas., relativa alla cartella
di pagamento dell’Irap ed Iva inerenti al 2002, veniva ritenuta
fondata. In particolare il giudice di secondo grado osservava che
l’atto esecutivo doveva essere preceduto dall’avviso (invito) dì
pagamento, onde consentire alla contribuente di pagare una soprattassa con aliquota inferiore. Inoltre la cartella era stata spiccata dopo che l’amministrazione era già incorsa in decadenza con
lo spirare del termine del 31.XII.2005. La società BRM di Vaschetto non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norma
di legge, in quanto la CTR non considerava che l’invito al pagamento non era necessario ai fini della legittimità della cartella
di pagamento, posto che la relativa norma, peraltro introdotta nel
1996, era già stata abrogata a seguito della emanazione del D.lgs.
n. 471/97, che prevede anzi un trattamento sanzionatorio più mite,
per il quale quindi nessun interesse la contribuente poteva più
avere ad invocarne la pretesa violazione. Inoltre la normativa invocata non era comunque applicabile all’altra imposta omessa, cioè
rispetto all’Iva.

Oggetto: impugnazione cartella pagamento,

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La doglianza ha pregio, atteso che, com’è noto, in tema di IVA
e nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle
dichiarazioni, ai sensi dell’art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633 e delle conseguenti sanzioni l’art. 17 del d.lgs. 18
dicembre 1997, n. 472, prevedendo l’irrogazione immediata (median-

in misura del trenta per cento dell’importo non versato, ha implicitamente abrogato il sesto comma dell’art. 60 del d.P.R. n. 633
citato nella parte in cui prevedeva che, prima di iscrivere a ruolo l’imposta non versata, l’ufficio invitasse preventivamente il
contribuente al pagamento delle somme dovute, entro 30 giorni dal
ricevimento dell’avviso, con l’applicazione della soprattassa pari
al 60% della somma non versata. Infatti tale invito aveva l’unica
funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le
conseguenze sanzionatorie della omissione di versamento, e non di
costituire un atto prodromico e necessario ai fini dell’iscrizione
a ruolo, essendo tale funzione venuta meno con l’entrata in vigore
dell’art. 17 cit., che ha fissato la sanzione in misura comunque
inferiore a quella cui poteva accedersi in adesione all’invito,
come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 13948 del 24/
n. 26440 del 30/12/2010).
Dunque sul punto la sentenza impugnata non risulta motiv a in
modo giuridicamente corretto.
3. Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione di norme
di legge, giacché il giudice di appello non considerava che
l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento erano state tempestive, atteso che la prima era stata compiuta nel mese di maggio
2006, mentre la seconda era stata notificata 1’11.11.2006, non tenendo conto, quel giudicante, che il relativo termine addirittura
era stato prorogato al 31.12.2007.
La censura è fondata, poiché il giudice di secondo grado erroneamente riteneva che l’amministrazione fosse incorsa in decadenza
nella notifica della cartella già nel 2006, non considerando invece che il relativo termine era stato già modificato dalla Finan2

te iscrizione a ruolo e senza previa contestazione) delle sanzioni

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ziaria del 2005, il cui articolo 1, comma 424 statuiva che, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l’iscrizione a
ruolo previsti dall’articolo 17, comma l, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e suc-

dichiarazioni presentate nell’anno 2003. Inoltre va rilevato ulteriormente che in tema di riscossione delle imposte sui redditi,
l’art. l del d.l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 156 – emanato a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005 di declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 che ha fissato, al comma quinto bis, i termini di decadenza per la
notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni ed ha stabilito all’art. 5 ter, sostituendo il comma secondo dell’art. 36
del d.lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che ris
dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle di iarazi
ni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di
decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre
2003, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, e quindi ulteriormente sino alla fine del 2007, ha un inequivoco valore transitorio e trova applicazione non solo alle situazioni tributarie anteriori alla sua
entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, operando retroattivamente, sia in
quanto introdotto per eliminare una lacuna normativa verificatasi
per effetto di pronuncia costituzionale e per garantire – oltre
che l’interesse del contribuente – quello dell’erario di evitare
un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi, sia in considerazione del tenore testuale
dell’esordio dei commi 5 bis e 5 ter, come nel caso in esame (Cfr.
anche Cass. Sentenze n. 16990 del 05/10/2012, n. 2212 del 2011).

3

cessive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le

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Perciò anche su tale punto la sentenza impugnata non risulta
motivata in modo giuridicamente corretto.
4. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori

ricorso in opposizione della contribuente avverso la cartella di
pagamento.
5. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, mentre le altre di questo giudizio seguono la
soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e,
nel merito, rigetta quello introduttivo; compensa le spese del
doppio grado, e condanna l’intimata al rimborso delle altre di
questo

giudizio,

che

liquida

in

euro

2.500,00(duemilacinquecento/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.

accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del

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