Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9444 del 12/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 15/12/2016, dep.12/04/2017),  n. 9444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14742-2012 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII

466, presso lo studio dell’avvocato MARINA FLOCCO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI ROMA

(OMISSIS), in persona del Direttore pro elettivamente domiciliati in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

CONCESSIONARIO EQUITALIA GERIT SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 281/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;

udito per la ricorrente l’Avvocato FLOCCO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 08/03/2011 la Commissione Tributaria Regionale di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da F.M. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la quale, in parziale accoglimento del ricorso, era stato annullato il fermo amministrativo dell’autovettura della ricorrente, emesso per l’importo di Euro 4.229,72 in relazione al mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali, riducendo il debito complessivo in Euro 2845,58.

La CTR, invero, rilevava che le notifiche dei provvedimenti sottesi alle cartelle esattoriali impugnate erano state regolarmente eseguite, e che le doglianze proposte non deducevano vizi propri delle cartelle.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione F.M., deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione alla dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di Appello di Roma in ordine alla dedotta assenza di un nesso di causalità, e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’omesso raggiungimento della prova del danno patrimoniale: il motivo appare evidentemente eccentrico rispetto all’oggetto della controversia, facendo riferimento all’appello del sig. Biancari, avente ad oggetto una controversia relativa alla causalità tra protesti e cessazione dell’attività.

2.2. Violazione dell’art. 2697 e 2043 c.c. in relazione al mancato riconoscimento del danno per il protesto illegittimo da parte della Corte di Appello di Roma: il motivo appare evidentemente eccentrico rispetto all’oggetto della controversia, facendo riferimento all’appello del sig. B., avente ad oggetto una controversia relativa alla causalità tra protesti e cessazione dell’attività.

2.3. Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53: la dichiarazione di inammissibilità dell’appello da parte della CTR sarebbe erronea, in quanto non ha tenuto conto dei motivi di appello, che concernevano altresì la notifica delle altre cartelle impugnate per omessa notifica dell’atto prodromico e l’omessa motivazione in ordine a tre cartelle relative all’IRAP.

2.4. Vizio di motivazione: deduce che la CTR abbia omesso di verificare che la ricorrente non ha mai avuto la propria residenza in (OMISSIS) ove sarebbero state notificate le cartelle, ma unicamente in (OMISSIS); pertanto le cartelle avrebbero dovuto essere considerate nulle, in quanto non notificate; espone di avere altresì depositato un certificato di residenza.

3. Si è costituita, mediante deposito di controricorso, l’Agenzia delle Entrate, chiedendo il rigetto del ricorso, ed evidenziando l’inammissibilità dei primi due motivi, in quanto estranei alla controversia; eccepisce l’inammissibilità dell’eccezione relativa alla pretesa nullità della notifica in (OMISSIS), in quanto domanda nuova, proposta per la prima volta col presente ricorso per cassazione; chiede dichiararsi la carenza di legittimazione passiva; deduce la sanatoria delle notifiche per raggiungimento dello scopo, avendo la ricorrente ricevuto le notifiche in (OMISSIS) ove ha il proprio studio professionale di avvocato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. I primi due motivi sono inammissibili, in quanto estranei all’oggetto del giudizio, concernendo una controversia relativa alla causalità tra protesti e cessazione dell’attività.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, dando atto dei motivi proposti con l’atto di appello, ha rilevato la regolarità della notifica delle cartelle e degli atti prodromici, e l’omessa deduzione di vizi propri delle cartelle; pertanto, correttamente è stata dichiarata l’inammissibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3.

5. La quarta doglianza è inammissibile, non soltanto perchè si tratta di un motivo nuovo, tardivamente proposto soltanto nel giudizio di cassazione, e non dinanzi alla CTR, che, pertanto, non poteva avere un corrispondente obbligo di motivazione, ma anche perchè manifestamente infondato.

Invero, la dedotta nullità delle notifiche delle cartelle dovrebbe comunque ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, avendo la ricorrente ricevuto le notifiche in (OMISSIS), ove la stessa ha il proprio studio professionale di avvocato.

Al riguardo, premesso che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604), è stato chiarito, in tema di notifica della cartella di pagamento, che l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, tra cui, in particolare, i vizi relativi all’individuazione del luogo di esecuzione, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo (Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550, che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto nulla e, pertanto, successivamente sanata dalla tempestiva impugnazione dell’atto la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso la residenza del socio accomandatario invece che presso la sede legale della società).

6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, secondo il principio della soccombenza, che vanno liquidate, in favore della costituita Agenzia delle Entrate, come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA