Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9444 del 09/04/2021
Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9444
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9945/2019 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avvocato Alessandro Ferrara, sito in Roma, Via Barnaba
Tortolini, 30, che lo rappresenta e difense, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Roma, in persona del Prefetto pro tempore;
– intimato –
avverso l’ordinanza del GIUDICE di PACE di ROMA depositata il
28/02/2019 nel procedimento R.G.N. 38709/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
04/02/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA.
Fatto
RITENUTO
che:
Con decreto del 25 aprile 2017 il Prefetto di Roma aveva ordinato l’espulsione di K.M., cittadino extracomunitario nato in (OMISSIS).
Il Giudice di pace di Roma, adito dallo straniero, ha respinto l’impugnazione motivando conclusivamente come segue: “Pertanto visto che “non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica o che risulti condannato anche con sentenza non definitiva per reati previsti dall’art. 380 c.p.p., commi 1 e 2, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina…” gli veniva notificato decreto di espulsione ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, lett. a) e successive modificazioni. Pertanto il decreto di espulsione in questione è stato adottato legittimamente”.
K.M. ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. Il Prefetto di Roma è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, art. 13, comma 2, lett. a) e c).
Il ricorrente sostiene che il decreto di espulsione era stato adottato a causa dell’ingresso irregolare in Italia dello straniero, mentre il G. di p. ha motivato la conferma del decreto espulsivo in relazione ad una fattispecie non invocata dalla P.A. procedente, e cioè quella prevista in danno del “soggetto pericoloso”.
Il motivo è fondato e va accolto, in quanto il Giudice di pace non può respingere l’impugnazione del decreto del prefetto basandosi su un motivo di espulsione diverso da quello contestato con il decreto (cfr. Cass. 9499/2002, 9088/2003, 210/2005, 24271/2008). Il che è invece avvenuto nel caso in esame, considerato che la motivazione, sopra testualmente trascritta, esibita dall’ordinanza impugnata, sembra appunto alludere a considerazioni attinenti alla pericolosità del ricorrente, per motivare la legittimità di un’espulsione intimata per il diverso motivo di cui dell’art. 13, comma 2, lett. a) cit., riguardante la diversa fattispecie dell’ingresso irregolare in Italia.
2. I successivi motivi – con i quali si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. a) comma 4 bis e art. 14 (II) e si chiede di sollevare la “questione pregiudiziale comunitaria ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea con riferimento alla compatibilità del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 bis, con l’art. 7 della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (III) – sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del primo motivo.
3. In conclusione va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato, per il riesame e per la statuizione delle spese anche del presente giudizio.
PQM
– Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021