Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9443 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. un., 28/04/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 28/04/2011), n.9443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso il dott. GARDIN Marco,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALLA GIACOMO, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.M. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato

DORE’ SEBASTIANA, che la rappresenta e difende, per delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI;

– intimata –

avverso la decisione n. 354/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito L’Avvocato Sebastiana DORE’;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato, decidendo sull’appello contro la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso della dottoressa R.M.G., volto ad ottenere l’annullamento del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura per la copertura di un posto di professore associato presso la facolta’ di Lingue e Letterature straniere dell’Universita’ di Bari, degli atti e verbali della commissione giudicatrice e della dichiarazione di idoneita’ a professore associato del dottor G. G., ha accolto una parte delle censure e, come si legge nel dispositivo, ha “annullato il provvedimento impugnato” affermando, in motivazione, che restavano “salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, e, in particolare, il rinnovo della procedura valutativa cui dovra’, peraltro, provvedere una Commissione costituita da altri commissari che sara’ cura dell’Universita’ nominare”.

Contro questa decisione G.G. propone ricorso ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, illustrato con memoria.

R.M.G. resiste con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.

L’Universita’ degli Studi di Bari non ha svolto attivita’ difensiva.

Il ricorso, gia’ avviato alla decisione con il rito camerale, e’ stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanza 17 settembre 2010.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente impugna la decisione resa dal Consiglio di Stato su ricorso di R.M.G., sostenendo che il giudice amministrativo, pur avendo respinto una specifica censura della R. circa la composizione della Commissione esaminatrice, con lo statuire che al rinnovo della procedura valutativa avrebbe dovuto provvedere una Commissione diversamente composta, ha adottato, d’ufficio, una pronunzia eccedente i limiti esterni della giurisdizione generale di legittimita’, intromettendosi nella sfera riservata alla discrezionalita’ dell’Amministrazione e cosi’ sconfinando nel merito amministrativo.

Il motivo e’ infondato.

Con riguardo alle pronunzie del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 3, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, e’ configurabile solo quando l’indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimita’ del provvedimento impugnato, ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell’opportunita’ e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima una volonta’ dell’organo giudicante che si sostituisce a quella dell’amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l’esecutorieta’ stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorita’ amministrativa. (Cass. S.U. 313/1997;

conf., fra le altre, 9344/97; 19664/2003; 28263/2005).

Nel caso di specie, l’indicazione contenuta nella motivazione della decisione del C.d.S circa la nuova Commissione, resta contenuta nell’ambito della statuizione di annullamento, senza che si possa configurare alcun diretto apprezzamento, da parte del giudice amministrativo, del pubblico interesse posto a base del provvedimento impugnato, derivando dall’illegittimita’ di tale provvedimento, secondo la specifica statuizione del giudice amministrativo, il dovere di rinnovo della procedura valutativa, nozione idonea a comprendere anche l’integrale sostituzione dei precedenti Commissari.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese in Euro 200,00 per esborsi, e Euro 3000,00 per onorari, oltre ad IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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