Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9443 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

F.LLI M. di GIUSEPPE s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, M.R. e M.F.,

tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Lima 41 presso lo

studio dell’Avv. Francesco Amerigo Cirri Sepe Quarta che li

rappresenta e difende unitamente all’Avv. Gianpietro Contarin, per

procura a margine del ricorso.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 presso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– resistente –

per la cassazione della sentenza n. 82/25/12 della Commissione

tributaria regionale del Veneto, sezione di Venezia-Mestre,

depositata il 7 giugno 2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 gennaio 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

in esito ad una verifica della Guardia di Finanza nei confronti della F.lli M. di Giuseppe s.r.l., vennero notificati alla Società avvisi di accertamento, relativi a IVA e IRPEG per l’anno 2004 e, in virtù della presunzione di distribuzione extracontabile di utili, ulteriori avvisi, ai fini dell’IRPEF della stessa annualità, vennero notificati a soci M.F. e M.R.;

i ricorsi proposti dalla Società e dai soci vennero, previa riunione, parzialmente accolti dalla Commissione tributaria di prima istanza (con rideterminazione dei ricavi ai fini dell’IRPEG e della somma dovuta ai fini dell’IVA) e tale decisione, appellata dai contribuenti, venne parzialmente riformata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, rideterminava i maggiori ricavi, utilizzando quale unico parametro per il valore minimo OMI per ciascuna diversa somma, come indicato nell’avviso di accertamento;

in particolare, il Giudice di appello, rilevava che le presunzioni fornite dall’Ufficio, quali l’importo maggiore dei mutui stipulati dagli acquirenti gli immobili rispetto ai prezzi dichiarati e le dichiarazioni rilasciate dagli stessi acquirenti, erano idonee a fondare l’accertamento – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, commi secondo e terzo – di maggiori ricavi in capo alla Società, cosi come la ristretta base societaria legittimava la presunzione di distribuzione in favore dei soci degli utili extracontabili;

per la cassazione della sentenza la Società e i soci hanno proposto ricorso, articolato su tre motivi;

l’Agenzia delle entrate si è limitata a depositare atto al fine della partecipazione alla pubblica udienza;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo – rubricato: violazione di legge – art. 360 c.p.c., n. 4 – Nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione – art. 112 c.p.c., reformatio in peius della rettifica dell’Ufficio – si lamenta, nella sostanza, che la C.T.R., rideterminando, in parziale accoglimento dell’appello dei contribuenti, i maggiori ricavi, utilizzando quale unico parametro il valore minimo OMI per ciascuna diversa zona, abbia pronunciato in peius rispetto alle richieste formulate con l’impugnazione, in quanto, come evincibile dall’avviso di accertamento, l’Ufficio aveva, quasi sempre, determinato le proprie rettifiche, attestandosi su valori più bassi rispetto al minimo OMI, ad eccezione degli immobili siti in (OMISSIS);

dalla lettura dell’avviso di accertamento (integralmente riportato, in ossequio al principio di autosufficienza, in ricorso) comparato con quanto statuito dalla C.T.R. emerge la fondatezza della censura;

la C.T.R., infatti, nell’ancorare la rideterminazione dei ricavi ai valori minimi OMI, in definitiva è incorsa nel vizio di extrapetizione, con una statuizione in peius rispetto a quanto determinato nello stesso avviso di accertamento e richiesto, in subordine, dai contribuenti;

2. con il secondo motivo si deduce motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la C.T.R. aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti legittimanti l’accertamento induttivo puro;

2.1 la censura è, all’evidenza, inammissibile. Con il mezzo di impugnazione, infatti, si deduce un vizio motivazionale della sentenza con riguardo non a un “fatto” nell’accezione rilevante di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella previgente formulazione, applicabile ratione temporis) quanto, piuttosto, si contesta il ragionamento giuridico seguito dalla C.T.R. al fine di affermare la sussistenza dei presupposti di fatto per il ricorso all’accertamento induttivo;

3. con il terzo motivo, articolato ai sensi della stessa norma di cui al secondo motivo, si deduce motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria in ordine all’assolvimento da parte dell’Ufficio dell’onere della prova in ordine ai maggiori ricavi (e maggiori utili da partecipazione) accertati;

3.1 la censura è fondata; la motivazione resa dalla C.T.R., in ordine alla concreta determinazione dei ricavi, appare insufficiente, laddove non dà alcun conto agli ulteriori elementi di fatto (riprodotti in ricorso) che le erano stati offerti in ordine alle singole e diverse tipologie di immobili, e contraddittoria, laddove essa stessa rileva come non possa ignorarsi che i valori di mutuo sono il più delle volte superiori all’effettiva disponibilità di denaro necessaria per la compravendita;

4. in conclusione, accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione, che procederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, inammissibile il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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