Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9442 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9338/2019 proposto da:

Prefettura di Asti, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

E.M.;

– intimato –

avverso l’ordinanza resa nel procedimento R.G. 1088/2018 dal GIUDICE

di PACE di ASTI, depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 dal Cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.SSA DE RENZIS Luisa, che

conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso con cassazione del

provvedimento impugnato.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con decreto del 26 giugno 2018 il Prefetto di Asti aveva ordinato l’espulsione di E.M., cittadino extracomunitario, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. B), perchè lo straniero, al quale era stato revocato in data 3/2/2018 il permesso di soggiorno concessogli per motivi familiari, a seguito della cessazione della convivenza con la moglie cittadina italiana, eluendo l’ordine di allontanamento dal Territorio Nazionale, aveva presentato una nuova istanza sempre per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari che veniva rigettata per “irricevibilità” con provvedimento del 26/6/2018, non impugnato, ed era rimasto inottemperante all’ordine di lasciare il Territorio Nazionale disposto dal Questore.

Il Giudice di pace di Asti, adito dallo straniero del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 6, dava atto che nel corso del giudizio lo straniero aveva presentato una richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, della quale la Prefettura aveva denunciato la natura dilatoria e strumentale, sostenendo che il ricorrente non possedeva i requisiti per il rilascio di detto permesso, in quanto non era titolare di permesso di soggiorno convertibile in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Il Giudice di pace, avendo preso in esame anche l’ulteriore documentazione versata in atti dal ricorrente (l’iscrizione alla Camera di commercio quale titolare dell’impresa “GERUSALEMME DI E. M.; la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2017, attestante un reddito di Euro 28.430,00) ha ritenuto di accogliere l’impugnazione e di revocare il decreto di espulsione.

In particolare, ha affermato che: i) il permesso di soggiorno poteva essere rilasciato anche allo straniero che dimostrava di essere in possesso dei requisiti di reddito necessari per mantenersi in modo autonomo in Italia; – come dimostrato dal ricorrente; ii) la Questura aveva omesso di considerare che il ricorrente aveva presentato richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro e che la Prefettura, dando atto della domanda, aveva esposto generici motivi ostativi al rilascio; iii) dalla documentazione in atti il ricorrente risultava integrato nel tessuto economico/sociale dell’area in cui risiedeva; iv) lo stesso non aveva riportato condanne penali.

La Prefettura di Asti ed il Ministero dell’Interno hanno proposto ricorso per cassazione con un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Ministero dell’Interno, perchè nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, spetta al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato, la legittimazione esclusiva, personale e permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità (Cass. n. 16178 del 30/07/2015).

2. Con l’unico motivo si denuncia la violazione della L. n. 2248 del 1865, art. 4, comma 2 – all. E, degli artt. 95,97 e 102 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13.

La Prefettura sostiene che il Giudice di pace ha invaso il potere di valutazione della nuova richiesta di permesso di soggiorno riservata all’Amministrazione, mentre il suo accertamento avrebbe dovuto essere limitato alla verifica della legittimità o meno del provvedimento di espulsione e che, in assenza di valido titolo di soggiorno, il giudice avrebbe dovuto convalidarlo.

3. Il motivo è fondato e va accolto.

Va ribadito in questa sede che – contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal Giudice di Pace – in nessun caso la presentazione di una domanda di permesso di soggiorno in data successiva – come nella specie – alla notifica del decreto di espulsione può giustificare l’annullamento di quest’ultimo. La legittimità del provvedimento, infatti, va accertata, in linea di principio, sulla base della situazione di fatto e di diritto sussistente alla data della sua emissione, mentre l’eventuale sopraggiungere di un titolo di soggiorno potrà incidere sull’efficacia, non già sulla validità del provvedimento espulsivo (concetti ripetutamente affermati, esplicitamente o implicitamente, nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., ex multis, Cass. 11139/2002, 18039/2003, 5080/2013, 19334/2015, 12976/2016, 28860/2018, 5437/2020).

4. In conclusione il ricorso va accolto; l’ordinanza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di Pace di Asti, in persona di diverso magistrato, per il riesame e per la statuizione delle spese anche del

presente giudizio.

PQM

Dichiara il difetto di legittimazione attiva del ricorrente Ministero dell’Interno;

– Accoglie il ricorso proposto dalla Prefettura di Asti; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Asti, in persona di altro magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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