Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9441 del 28/04/2011

Cassazione civile sez. un., 28/04/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 28/04/2011), n.9441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente Agg. –

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.V., rappresentato e difeso, per procura speciale a margine

del ricorso, dagli Avvocati IAIA GIAMPIERO e Sergio Conte,

elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone n. 79 (Studio

BDL), presso lo studio dell’Avvocato Ugo De Luca;

– ricorrente –

contro

COMUNE D BRINDISI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso, per procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avvocato GENNARINI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in

Roma, via del Cancello n. 20, presso lo studio dell’Avvocato Luigi

Pedone;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 464 del 2009,

depositata il 14 settembre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 18 aprile 1998, il Comune di Brindisi ha convenuto in giudizio, dinnanzi alla locale Pretura, P.V., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni relativi all’occupazione senza titolo di un immobile ad uso abitativo sito all’interno del complesso polisportivo (OMISSIS), di sua proprietà.

Il P. si è costituito, resistendo alla domanda e proponendo a sua volta domanda riconvenzionale per l’indebito arricchimento conseguito dal Comune per i servizi di vigilanza, custodia e manutenzione del centro sportivo che egli aveva svolto.

Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Brindisi, succeduto alla Pretura, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda riconvenzionale, sul rilievo che il P. aveva invocato la sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso con la P.A..

Con successiva sentenza depositata il 28 dicembre 2005, il Tribunale ha accolto la domanda del Comune e, ritenuta l’occupazione dell’immobile da parte del convenuto illegittima, quanto meno dal 23 ottobre 1992 al 19 gennaio 1998 (data del rilascio), ha condannato il P. al risarcimento dei danni per l’abusiva occupazione, quantificati in Euro 4.808,98, cui doveva aggiungersi la somma di Euro 568,47, corrispondente alle spese legali sostenute dal Comune in sede penale per ottenere il recupero della disponibilità dell’immobile.

Il P. ha proposto appello sia contro la sentenza non definitiva, sia contro quella definitiva.

Nella resistenza del Comune, la Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata il 14 settembre 2009, ha rigettato l’appello.

Quanto alla sentenza non definitiva, la Corte d’appello ha ritenuto che la pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario fosse definitiva e che quindi la proposta impugnazione fosse tardiva.

Quanto alla sentenza definitiva, la Corte barese ha condiviso le argomentazioni del Tribunale, rilevando che il titolare di un diritto reale, il quale chieda il risarcimento conseguente al mancato godimento del bene, non è tenuto a provare il danno subito, dal momento che detto danno è in re ipsa. Escluso, poi, che l’azione civile fosse preclusa dal giudicato assolutorio formatosi nei confronti del P. in sede penale, la Corte ha rilevato che il Comune ben avrebbe potuto locare l’intera struttura e quindi anche l’immobile indebitamente occupato dal P..

Con riferimento infine alla censura relativa al riconosciuto rimborso delle spese legali, la Corte territoriale ha osservato che, pur se il Comune non si era costituito parte civile nel procedimento penale a carico del P., l’assistenza legale era stata resa necessaria per ottenere il titolo che consentisse al Comune il recupero della disponibilità dell’immobile.

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso P.V. sulla base di due motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Comune di Brindisi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità della pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 2, Allegato E, nonchè vizio di motivazione, con riferimento alla reiezione del motivo di appello concernente la sentenza non definitiva, avverso la quale era stata formulata tempestiva riserva di impugnazione, e che la corte d’appello ha invece erroneamente ritenuto definitiva, con conseguente tardività del proposto gravame.

In proposito, il ricorrente rileva che con la riserva di impugnazione aveva inteso garantire la concentrazione del giudizio di secondo grado con riferimento ad entrambe le domande introdotte nel giudizio di primo grado, sul presupposto della esistenza di un legame inscindibile tra le due domande. La detenzione dell’alloggio di servizio, del quale era stato richiesto il rilascio, era infatti strumentale allo svolgimento dell’attività di custodia, alla quale si riferiva la domanda di ingiustificato arricchimento che egli aveva proposto in via riconvenzionale.

Dalla lettura della sentenza impugnata, inoltre, non emerge se la Corte d’appello abbia tenuto presente la formulazione della riserva di appello giacchè, se ciò avesse fatto, avrebbe dovuto espressamente affermare che la sentenza parziale sulla giurisdizione doveva essere impugnata immediatamente, non essendone consentita l’impugnazione differita.

Sulla fondatezza della questione di giurisdizione, del resto, non vi sarebbero dubbi dal momento che la domanda di indebito arricchimento nei confronti della P.A., in quanto domanda residuale, non avrebbe potuto essere proposta altro che dinnanzi al giudice ordinario (come del resto affermato dal T.A.R. Puglia nel giudizio che egli aveva introdotto nei confronti del Comune per il riconoscimento del trattamento economico per le mansioni svolte a partire dal 1991).

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata quanto alla reiezione del motivo di gravame con il quale si sosteneva la insussistenza del danno da occupazione dell’immobile. In particolare, il ricorrente censura l’affermazione, da parte della Corte d’appello, secondo cui il danno sarebbe stato, nel caso di specie, in re ipsa. In proposito, dopo aver ricordato che il primo giudice, dopo l’espletamento di una c.t.u., aveva attestato che il Comune non aveva assolto l’onere probatorio circa i consumi di energia elettrica e gasolio, e che non vi erano, all’interno del complesso sportivo, impianti autonomi nè collegamenti alla rete elettrica, il ricorrente osserva che il Comune non avrebbe mai potuto locare a terzi il piccolo alloggio di servizio destinato ad abitazione del guardiano.

Il ricorrente censura altresì la statuizione di conferma della sentenza di primo grado relativamente al rimborso delle spese legali sostenute dal Comune di Brindisi nel giudizio penale, sottolineando che il medesimo Comune in detto giudizio non si era costituito parte civile, sicchè la nomina di un difensore non era affatto indispensabile, essendo sufficiente a far rientrare il proprietario nella disponibilità del proprio immobile un’istanza di restituzione da presentare senza l’assistenza del difensore.

3. Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal Comune controricorrente, sul rilievo che il ricorrente avrebbe denunciato, sotto una rubrica unica, sia vizi di violazione di legge sia vizi di motivazione, impugnando la sentenza della Corte d’appello su quattro punti, senza illustrare separatamente le censure proposte.

In proposito, è sufficiente rilevare che, sia pure nell’ambito dell’unico motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 2, Allegato E) omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio”, il ricorrente ha poi specificatamente indicato le singole censure proposte avverso la sentenza impugnata, rendendo pienamente intellegibili sia le critiche svolte con riferimento alla statuizione relativa alla ritenuta definitività della sentenza parziale che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda proposta da esso ricorrente, con conseguente irrilevanza della formulata riserva di impugnazione, sia quelle attinenti al capo di decisione avente ad oggetto l’accoglimento della domanda del Comune.

4. Il motivo relativo alla statuizione con la quale la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza parziale del Tribunale di Brindisi depositata il 18 settembre 2000 è fondato.

La Corte d’appello si è limitata a rilevare che le decisioni sulla giurisdizione (o sulla competenza), se negative, sono definitive;

avverso le stesse, qualora il giudizio prosegua per la decisione sta altre domande, l’unico rimedio possibile sarebbe costituito dalla impugnazione immediata, nella specie non proposta.

Pur se tale soluzione è dalla Corte d’appello supportata con la citazione di un precedente di queste Sezioni Unite (sentenza n. 14330 del 2005), il Collegio non ritiene che la soluzione cui il giudice del gravame è pervenuto possa essere condivisa.

4.1. La questione della esatta qualificazione di una sentenza – se definitiva o non definitiva – ai fini della applicabilità dell’istituto della riserva di impugnazione di cui all’art. 340 c.p.c., ha formato oggetto di due interventi di questa Corte a Sezioni Unite.

Con una prima decisione (sentenza n. 1577 del 1990), risolvendo un contrasto insorto tra le sezioni semplici, le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui “nel caso di cumulo di domande fra gli stessi soggetti, la sentenza, che decida una o più di dette domande, con prosecuzione del procedimento per le altre, ha natura non definitiva, e come tale può essere oggetto di riserva d’impugnazione differita (artt. 340 e 361 c.p.c.), qualora non disponga la separazione, ai sensi dell’art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, e non provveda sulle spese relative alla domanda o alle domande decise, rinviando all’ulteriore corso del giudizio, atteso che, anche al fine indicato, la definitività della sentenza esige un espresso provvedimento di separazione, ovvero la pronuncia sulle spese, che chiude la contesa cui si riferisce e quindi necessariamente implica la separazione medesima”.

Questa soluzione non ha ricevuto piena adesione, riscontrandosi accanto a pronunce che a tale principio si sono adeguate (Cass. n. 10450 del 1991; Cass. n. 11587 del 1993; Cass. n. 372 del 1995; Cass. n. 11969 del 1995; Cass. n. 2611 del 1996; Cass. n. 2714 del 1996;

Cass. n. 3537 del 1996; Cass. n. 1584 del 1999), altre pronunce che dal detto principio si sono discostate, ritenendo che “in ipotesi di cumulo di domande, ai fini dell’identificazione di una sentenza resa nel relativo processo come definitiva o non definitiva – onde desumerne il regime dell’impugnabilità e della formazione del giudicato -, deve aversi riguardo, non già alle circostanze meramente estrinseche della prosecuzione del processo stesso dopo la sua pronunzia, e della mancanza di provvedimenti sulle spese o di separazione, ma all’effettivo contenuto della sentenza, configurandosi come definitiva quella che conclude l’intera controversia su una o più domande, così esaurendo la decisione delle questioni dalle medesime implicate ed acquistando connotati di autonomia ed autosufficienza, laddove costituisce sentenza non definitiva quella che, rinviando al prosieguo il riconoscimento del bene (o di una parte di esso) in contestazione fra le parti statuisce soltanto su questioni in senso lato pregiudiziali o su domande connesse o su alcuni capi dell’unica domanda o solo sull’an” (Cass. n. 7225 del 1992). Con altra pronuncia si è poi affermato che l’accertamento della natura “definitiva” o “non definitiva” della sentenza “è riservato al giudice dell’impugnazione e deve essere basato sull’esistenza di una oggettiva autonomia (che esclude il regime del differimento e che va ravvisata con riguardo alle sentenze di cui all’art. 279 c.p.c., n. 5) della decisione intervenuta rispetto a quelle rimesse al prosieguo del procedimento, ovvero sul riscontro della mancanza dell’autonomia stessa (quale è dato ravvisare, nell’ambito della previsione di cui allo stesso art. 279 letto in correlazione all’art. 277 c.p.c., comma 2, n. 4, con riguardo a casi di cumulo di domande accomunate da identità di petitum sostanziale e fondate su diverse causae petendi, rispetto alle quali la separata decisione di alcuna soltanto presuppone l’istanza di parte e l’interesse apprezzabile di questa a tale sollecita definizione), senza che rilevi la qualificazione attribuita alla propria decisione dal giudice a quo, ovvero la presenza o meno di un espresso provvedimento di separazione delle cause” (Cass. n. 5703 del 1993).

Sono quindi nuovamente intervenute le Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 711 del 1999, nel contrasto circa l’applicazione del criterio “formale” ovvero di quello “sostanziale”, hanno ribadito la preferenza per il criterio “formale”, affermando il principio secondo cui “in tema di impugnazioni, nella ipotesi di cumulo di domande tra gli stessi soggetti, è da considerarsi non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita, la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o più) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, senza disporre la separazione ex art. 279 c.p.c., comma 2, n. 5, e senza provvedere sulle spese in ordine alla domanda (o alle domande) cosi decise, rinviandone la relativa liquidazione all’ulteriore corso del giudizio”.

Questo orientamento si può ritenere ormai acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, non essendosi registrate successive pronunce dissonanti con l’arresto del 1999.

4.2. Si deve ora verificare se sussistano ragioni per discostarsi da tale consolidato orientamento allorquando la sentenza parziale abbia ad oggetto una declinatoria di giurisdizione. Sul punto, occorre subito evidenziare che la citata sentenza n. 14330 del 2005 non offre alcun argomento a sostegno della soluzione prescelta, limitandosi ad affermare, in un caso in cui la sentenza parziale aveva affermato la giurisdizione del giudice adito, che “le decisioni sulla giurisdizione o sulla competenza risultano definitive soltanto se negative, ossia ostative alla prosecuzione del giudizio (Cass. 10 gennaio 1973 n. 62, che supera la precedente Cass. 25 luglio 1062 n. 2114)”.

Ciò posto, osserva il Collegio che l’opzione per il criterio formale di identificazione delle sentenze non definitive risponde ad un criterio di assoluta chiarezza, che fonda l’affidamento della parte nella possibilità che, ricorrendo le condizioni date (omessa separazione delle cause; omessa statuizione sulle spese), si sia effettivamente in presenza – qualunque ne sia il contenuto – di una sentenza non definitiva, suscettibile, in quanto tale, di riserva di impugnazione.

Nel caso di specie, dunque, alla statuizione di dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Brindisi, non accompagnata da un provvedimento di separazione nè da una pronuncia sulle spese, deve riconoscersi il carattere di sentenza non definitiva, suscettibile di riserva di impugnazione, tempestivamente formulata dal ricorrente. Ha dunque errato la Corte d’appello nel rigettare il motivo di appello concernente la sentenza parziale, sicchè, su questo punto, la sentenza impugnata deve essere cassata.

5. L’accoglimento del ricorso sul punto della statuizione relativa alla giurisdizione impone di procedere all’esame della questione di giurisdizione, e cioè di valutare se la domanda riconvenzionale originariamente proposta dal ricorrente, volta all’affermazione dell’indebito arricchimento realizzato dal Comune per i servizi di vigilanza, custodia e manutenzione svolti dal ricorrente, rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario adito ovvero in quella del giudice amministrativo.

La risposta al quesito non può che essere nel senso dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, alla luce del principio per cui “l’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c., può essere esercitata anche nei confronti della pubblica amministrazione che abbia tratto profitto dall’attività lavorativa di un privato non formalmente legato da un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma che tuttavia abbia colmato, con la sua opera, una lacuna organizzativa, fermo restando, da un lato, che l’indennizzo che da tale azione può derivare deve corrispondere all’effettivo arricchimento, provato o almeno probabile, e pertanto non necessariamente legato al compenso previsto da norme, legislative o amministrative o dalla contrattazione collettiva, e, dall’altro, che tale azione, stante il suo carattere sussidiario, deve ritenersi esclusa in ogni caso in cui il danneggiato, secondo una valutazione da compiersi in astratto, prescindendo quindi dalla previsione del suo esito, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito; ne consegue, sotto quest’ultimo profilo, che mentre l’azione di arricchimento può essere esercitata quando il giudice abbia dichiarato l’altra azione astrattamente improponibile, affermando così che la pretesa sostanziale è sfornita di una diversa tutela giuridica, essa non è invece ammissibile quando l’altra azione sia stata rigettata, ad esempio per avvenuta prescrizione o decadenza” (Cass., S.U., n. 9531 del 1996; Cass., S.U., n. 28042 del 2008).

Nel caso di specie, invero, la domanda proposta dal P. dinnanzi al giudice ordinario risulta formulata esattamente nei termini di una azione di indebito arricchimento, non rilevando, ai fini della qualificazione della domanda proposta, la circostanza che, per la quantificazione dell’arricchimento, egli abbia fatto riferimento ad importi in qualche modo correlati alla retribuzione spettante ad un dipendente comunale in ipotesi addetto allo svolgimento delle mansioni cui ha provveduto, in via di fatto, il ricorrente stesso.

Costituisce poi accertamento di fatto, che non incide sulla questione di giurisdizione, rimesso al giudice dotato di potestà giurisdizionale sulla domanda come proposta, versificare la sussistenza o meno dei requisiti di ammissibilità della domanda di indebito arricchimento, e segnatamente, di quello del carattere sussidiario dell’azione proposta, tenendo conto delle concrete vicende processuali che hanno visto contrapposte le parti anche in un giudizio amministrativo avente ad oggetto la pretesa del P. di vedersi corrisposte le retribuzioni per l’attività svolta, sul presupposto – negato dal giudice amministrativo adito – della intervenuta costituzione di un rapporto di pubblico impiego.

6. L’accoglimento del motivo di ricorso attinente alla giurisdizione non comporta l’assorbimento dei motivi di ricorso concernenti la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondate le pretese del Comune di vedersi corrisposta una indennità per l’occupazione abusiva dell’immobile da parte del P. e di vedersi rimborsate le spese legali sostenute per ottenere il rilascio dell’immobile stesso.

Il motivo è infondato in relazione ad entrambi i profili nei quali si articola.

6.1. Il ricorrente si duole innanzitutto, come si è visto, del fatto che la Corte d’appello abbia riconosciuto in favore del Comune il risarcimento del danno per l’occupazione dell’alloggio destinato al custode della struttura sportiva ritenendo detto danno in re ipsa.

Le censure in proposito svolte dal ricorrente, da un lato, non contrastano il principio di diritto, di cui ha fatto applicazione la Corte d’appello, secondo cui il titolare di un diritto reale – il quale chieda il risarcimento conseguente al mancato godimento del diritto stesso – non è tenuto a provare il danno subito, poichè il medesimo è in re ipsa (Cass. n. 15238 del 2008; Cass. n. 23065 del 2009; Cass. n. 21835 del 2010); dall’altro, introducono valutazioni di fatto in ordine alle caratteristiche dell’immobile onde poterne desumere la impossibilità, per l’ente proprietario, di ricavarne una qualche utilità – in tal modo, peraltro, il ricorrente muove dall’evidente presupposto che il danno derivante dall’abusiva occupazione di un immobile derivi dai mancati proventi della cessione del suo godimento a terzi, laddove, come si è appena rilevato, esso consiste anche nel mancato godimento del bene in sè considerato.

6.2. Il ricorrente si duole, altresì, della statuizione relativa al riconosciuto rimborso, in, favore del Comune, delle spese legali sostenute in sede penale per ottenere il recupero della disponibilità del bene.

Anche tale censura è infondata.

Con accertamento di fatto, adeguatamente motivato, la Corte d’appello ha ritenuto che le spese legali in questione erano state sostenute dal Comune perchè il P., dopo che il giudice penale aveva disposto il dissequestro dell’immobile, non aveva provveduto a restituire il bene da lui occupato al Comune. Il ricorrente, del resto, da un lato, non contesta neanche il rilievo contenuto nella sentenza impugnata che il dissequestro era stato disposto dal giudice penale il 19 giugno 1996, e, dall’altro, ammette di essere rimasto nella disponibilità dell’immobile, senza alcun titolo giustificativo, sino al 19 gennaio 1998 (v. ricorso, pag. 1).

A fronte dell’inadempimento dell’obbligo di restituzione del bene da parte del ricorrente, la circostanza che il Comune avrebbe potuto presentare una semplice istanza di restituzione senza avvalersi dell’attività di un difensore non vale ad escludere nè la indebita protrazione della detenzione dell’immobile da parte del ricorrente, nè la legittimità dell’operato del Comune, che ha optato per il conferimento di un incarico ad un professionista al fine di conseguire la restituzione del bene.

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla affermazione della inammissibilità dell’appello avverso la sentenza parziale, con conseguente cassazione in tale parte della sentenza impugnata e con affermazione della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla domanda riconvenzionale di indebito arricchimento proposta dal ricorrente.

La cassazione deve essere disposta, ai sensi dell’art. 353 c.p.c., comma 1, con rinvio al Tribunale di Brindisi, cui è rimessa anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza impugnata sul capo relativo all’affermazione della inammissibilità dell’appello e, pronunciando sullo stesso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di ingiustificato arricchimento e, per la decisione sulla stessa, rinvia la causa al Tribunale di Brindisi cui rimette di provvedere sulle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2011

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