Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9441 del 12/04/2017

Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 04/11/2016, dep.12/04/2017),  n. 9441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2400-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ETIENNE AIGNER ITALY SRL;

– intimato –

Nonchè da:

ETIENNE AIGNER ITALY SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE

CASTRO PRETORIO 122, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RUSSO,

che lo rappresenta e difende con procura speciale del Not. Dr.

B.G. in (OMISSIS);

– controricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 144/2009 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 02/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso

incidentale;

udito per il controricorrente l’Avvocato DI IACOVO per delega

dell’Avvocato RUSSO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale

o comunque la sua inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/03/2009 (dep. il 02/12/2009) la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del 14/11/2007 della CTP di quello stesso capoluogo che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società “ETIENNE AIGNER ITALY S.r.l.” con il quale erano state pretese, per l’anno 2002, maggiori imposte a titolo di IRPEG, IVA E ILOR per l’importo complessivo di Euro 538.914,00, oltre interessi e sanzioni.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate articolando, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per vizio di motivazione apparente.

2.2. n subordine (secondo motivo) ne eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., la nullità per vizio di motivazione insufficiente.

2.3. educe, al riguardo, che la sentenza non spiega l’iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione qui censurata. I Giudici dell’appello, infatti, si sono limitati a richiamare la sentenza di primo grado senza indicare gli elementi dai quali hanno tratto il proprio convincimento nè le ragioni per le quali hanno condiviso la prima decisione rendendo impossibile ogni controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento.

2.4. n ogni caso, la sentenza risponde in modo insufficiente alle specifiche questioni devolute con l’atto di appello con cui si illustravano le ragioni del buon fondamento della pretesa.

3. La società “ETIENNE AIGNER ITALY S.r.l.” resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato.

3.1. Eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto tre profili: a) perchè l’Agenzia delle Entrate è decaduta dal diritto di impugnare la sentenza; b) per violazione dell’art. 366 c.p.p., n. 3; c) perchè il vizio non è stato correttamente denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 stesso codice.

3.2. Nel merito eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso.

3.3. Incidentalmente deduce, con il primo motivo, che la CTR avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate ed a tal fine eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, artt. 342 e 324 c.p.c..

3.4. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per la mancata rilevazione del giudicato formatosi in conseguenza dell’inammissibilità dell’appello.

4. La “ETIENNE AIGNER ITALY S.r.l.” ha depositato note di udienza con cui ha ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno del controricorso e del ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Devono essere preliminarmente scrutinate le eccezioni di inammissibilità del ricorso principale.

5.1. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 02/12/2009; il ricorso è stato spedito per la notifica il 17/01/2011.

5.2. Deducendo la natura ricettizia del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, all’art. 327 c.p.c., comma 1, come modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, la resistente eccepisce che il termine per impugnare la sentenza non notificata è di sei mesi dalla data della sua pubblicazione, non applicandosi in sede di giurisdizione tributaria la disposizione transitoria contenuta nella L. n. 69, cit., art. 58, comma 1, secondo cui la modifica dell’art. 327 c.p.c., si applica ai soli giudizi instaurati dopo il 04/07/2009.

5.3. L’eccezione è destituita di fondamento.

5.4. In termini generali osserva il Collegio che il rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, non è ricettizio bensì formale, ossia non alle specifiche norme richiamate dal codice di procedura civile, bensì al contenuto di esse come mutato nel tempo. Ciò in considerazione del fatto che tra le norme del codice di procedura civile e quelle che disciplinano la giurisdizione tributaria sussiste un rapporto osmotico che può essere interrotto solo dalla chiara incompatibilità delle prime a disciplinare lo specifico fatto/atto processual-tributario non disciplinato dalle seconde (sostiene che “l’impianto del D.Lgs. n. 546 del 1992 è dichiaratamente legato al codice di procedura civile – art. 1, comma 2 D.Lgs. cit. – seppur mediatamente all’uso della clausola di compatibilità”, Sez. 5, n. 26535 del 17/12/2014).

5.5. Ne consegue che, in assenza di indicazioni contrarie (escluse, nel caso di specie, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62), le norme transitorie che disciplinano l’efficacia delle modifiche delle norme del codice di procedura civile “entrano” nel processo tributario regolando, di riflesso, l’applicazione nel tempo delle norme processual-tributarie applicabili al caso concreto (per l’espressa applicabilità della norma transitoria di cui alla L. n. 69 cit., art. 58, al processo tributario cfr. Sez. 6-5, Ord, n. 11087 del 30/05/2016, Rv. 639992).

5.6. E’ manifestamente infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

5.7. Diversamente da quanto sostenuto dalla resistente, l’Agenzia delle Entrate ha riprodotto in maniera decisamente esaustiva la narrativa della vicenda processuale, ricostruendone i passaggi ed inserendo nel ricorso, in ossequio al principio della sua autosufficienza, la copia della sentenza di primo grado e del relativo appello, onde supportare, alla luce dei motivi di odierna doglianza, l’eccezione di inesistenza o comunque insufficienza della motivazione.

5.8. La specifica allegazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, quale motivo di ricorso, toglie consistenza al terzo profilo di inammissibilità. Occorre piuttosto ricordare che secondo quanto già affermato da questa Corte, “il rapporto tra le istanze delle parti e la pronuncia del giudice, agli effetti dell’art. 112 c.p.c., può dare luogo a due diversi tipi di vizi: se il giudice omette del tutto di pronunciarsi su una domanda od un’eccezione, ricorrerà un vizio di nullità della sentenza per “error in procedendo”, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; se, invece, il giudice si pronuncia sulla domanda o sull’eccezione, ma senza prendere in esame una o più delle questioni giuridiche sottoposte al suo esame nell’ambito di quella domanda o di quell’eccezione, ricorrerà un vizio di motivazione, censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5″ (Sez. 3, n. 7268 del 11/05/2012, Rv. 622422; nello stesso senso Sez. 6 – L, Ord. n. 329 del 12/01/2016, che ha ribadito che il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa).

5.9. Quanto alla eccepita genericità dell’appello dell’Ufficio è sufficiente ricordare che “nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Sez. 5, n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983; Sez. 5, n. 14031 del 16/06/2006, Rv. 591199; Sez. 5, n. 4784 del 28/02/2011, Rv. 616976).

5.10. Il ricorso incidentale è dunque infondato.

6. Nel merito, il primo motivo del ricorso principale è fondato.

6.1. La sentenza impugnata, dopo aver indicato (senza illustrarli) i “titoli” della ripresa a tassazione di costi non deducibili e ricavi non contabilizzati spiega le ragioni del rigetto dell’appello affermando che l’Ufficio non aveva “allegato alcun argomento logico ovvero probatorio, idoneo a inficiare la correttezza, in fatto e in diritto, della sentenza impugnata, la cui motivazione deve intendersi qui integralmente riportata. Le argomentazioni sviluppate dall’Ufficio sono invero identiche a quelle esposte in primo grado senza aggiungere alcunchè e sopra tutto senza apportare alcuna censura, alcuna critica specifica alle osservazioni dei giudici di primo grado. A prescindere dalla inconsistenza dei motivi sviluppati non si può non rilevare, attesa l’identità di argomentazioni sviluppate, che la risposta alle censure dell’appello non può che essere identica alla motivazione della sentenza impugnata alla quale ci si riporta integralmente”.

6.2. La motivazione del giudice dell’appello che si richiami per “relationem” alla sentenza impugnata di cui condivida le argomentazioni logico – giuridiche, è ammessa purchè dia conto di aver valutato criticamente sia il provvedimento censurato che le censure proposte (Sez. U, n. 5612 del 08/06/1998, Rv. 516168), dovendo altrimenti essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 3, n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603367; Sez. 3, n. 2268 del 02/02/2006, Rv. 586571; nello stesso senso, molto lucidamente, Sez. 2, n. 3066 del 04/03/2002, Rv. 552748, secondo cui la motivazione della sentenza di secondo grado per “relationem” concreta carenza di motivazione qualora consista in un mero rinvio alla precedente decisione, risolventesi in una acritica approvazione della predetta. E’ invece legittima quando il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia punti essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si limiti a farli propri, ma confuti le censure contro di questa formulate con il gravame, attraverso un itinerario argomentativo ricavabile dall’integrazione della parte motiva delle due sentenze di merito).

6.3. Nel caso di specie, la CTR non ha illustrato, neppure per sintesi il contenuto della sentenza impugnata e le doglianze dell’Ufficio appellante.

6.4. Non adempie di conseguenza all’obbligo motivazionale il giudice dell’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

6.5. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà alle spese della presente fase di giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso incidentale condizionato. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, in esso assorbito il secondo. Cassa in relazione al primo motivo e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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