Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9440 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9440 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

Data pubblicazione: 30/04/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

PORPORA LEONARDO
-intimatoper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Reg. di Milano 9.2.2009;
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es

cons. m. ferro

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 febbraio
2014 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Giacalone,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Milano 9.2.2009 che, in conferma della sentenza C.T.P. di Milano n.
202/30/2007, ebbe a respingere l’appello dell’Ufficio, così ribadendo la illegittimità
del diniego di condono (relativo al 2001) per omessi versamenti ex art.9bis 1. n.
289/2002, nonostante il contribuente avesse, dopo il primo versamento, effettuato
tardivamente il saldo delle rate successive.
La C.T.R., invero, convenne con il primo giudice circa la possibile iscrizione a
ruolo del residuo non pagato, con l’addebito della sanzione pari al 30% di cui
all’art.13 d.lgs. n. 417/1997, ma senza che l’omesso pagamento tempestivo delle rate
a saldo implicasse alcuna decadenza complessiva dal condono, come invece deciso
dall’Ufficio, operando il beneficio della rateazione, e cioè conservando la sua
efficacia, dopo il pagamento delle prime due rate previste, mentre il saldo scoperto
era imputabile a carenza di liquidità del contribuente, superata dal versamento
finale.
Il ricorso è affidato ad un motivo.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge con riguardo
all’art. 9bis 1. 27.12.2002, n.289, in relazione all’art360 n.3 cod.proc.civ., atteso che la
predetta legge non ha previsto che tutte le forme di sanatoria si perfezionino, in caso
di versamento rateale, con il saldo della sola prima rata, come invece erroneamente
ritenuto dalla C.T.R., nemmeno essendo ipotizzabile un’interpretazione analogica o
estensiva di disposizioni che invece testualmente hanno previsto quell’effetto.
Il motivo è fondato. Ritiene invero il Collegio di dare continuità al principio, qui
applicabile, per cui “Il condono previsto dall’art. 9 bis della legge 27 dicembre 2012, n. 289,
relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute
eminenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento dell’imposta e degli interessi od,
in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono
clemenziale e non premiale come, invece, deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9,15
e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di
chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario,
con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui all’art. 9 bis, non essendo necessaria alcuna attività di
liquidazione ex art. 36 bis del d.P.R n. 600 del 1973 in ordine alla determinazione del quantum,
esattamente indicato nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del
terzo comma, con gli interessi di cui all’ad. 4, il condono è condizionato dall’integrale pagamento di
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esten

IL PROCESSO

Conclusivamente, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e,
sussistendone le condizioni, decisione altresì nel merito del ricorso originario del
contribuente, che va rigettato, confermandosi la legittimità del diniego di condono; la
liquidazione delle spese, secondo la regola della soccombenza, implica le
determinazioni di condanna di cui al dispositivo e per il grado odierno, ed invece
l’integrale compensazione quanto ai gradi di merito, tenuto conto della formazione
solo progressiva dell’indirizzo qui applicato rispetto all’introduzione della
controversia.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, respinge il ricorso originario del contribuente; condanna quest’ultima al
pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500 per il giudizio di legittimità,
oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, dichiarando l’integrale
compensazione delle spese per ciascuna fase del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014.

quanto dovuto ed il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se tale
condizione venga rispettata essendo insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua
l’adempimento delle successive.” (Cass. 10650/2013, 4163/2013, 20745/2010).

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