Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9440 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9219/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

EDIL.VI.COS. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 122/50/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 7 novembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2020 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Lombardia ha rigettato i gravami interposti da Edil.Vi.Cos. s.r.l., società esercente l’attività di valorizzazione immobiliare, e dall’Agenzia delle Entrate avverso due sentenze della CTP di Milano di parziale accoglimento del ricorso della predetta società contro gli avvisi di accertamento con i quali erano stati determinati maggiori importi a titolo di IRES, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2004 e 2005 a seguito di determinazione induttiva del reddito sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza con cui erano stati riscontrati ricavi inferiori ai corrispettivi incassati dalla società per la cessione a terzi di immobili;

2. per quel che qui ancora rileva, la CTR ha rigettato l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate sulla riduzione, operata dalla CTP, dei ricavi accertati ritenendo che la sentenza gravata aveva “ben motivato la ragione del proprio convincimento circa l’annullamento dell’avviso nella parte relativa ai ricavi determinati dall’utilizzo di due perizie. Le censure mosse al capo della sentenza non possono essere accolte dal momento che i maggiori imponibili non risultano supportati da idonee prove documentali e le presunzioni di riferimento alle quali fa riferimento l’Agenzia delle entrate non hanno i caratteri necessari (gravità, precisione concordanza)” (p. 4 della sentenza);

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi; Edil.Vi.Cos. non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia nullità della sentenza poichè sostenuta da motivazione meramente apparente: posto che i maggiori ricavi accertati dall’ufficio erano stati determinati sulla base della documentazione acquisita presso istituti di credito, nonchè di presunzioni fondate su perizie tecniche e su elaborazioni riguardanti i prezzi rinvenienti dai rogiti notarili, e che la CTP aveva ritenuto prova sufficiente ai fini della pretesa impositiva solo quella basata sulla detta documentazione, ma non le altre in quanto non supportate da idonee prove documentali, la CTR si sarebbe limitata a una serie di affermazioni del tutto stereotipate, apodittiche e generiche, in sostanza recependo pressochè integralmente la corrispondente motivazione della CTP e, per giunta, menzionando una sola delle due sentenze oggetto di impugnativa incidentale e il solo avviso di accertamento per l’anno 2004, sia pure con motivazione astrattamente riferibile ad entrambe le sentenze e ai conseguenti appelli incidentali;

5. con il secondo motivo si denuncia, in subordine, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.: ove si ritenesse corretta la detta motivazione, con essa la CTR avrebbe nondimeno omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale contro la sentenza di primo grado relativa all’anno d’imposta 2005;

6. con il terzo motivo si denuncia vizio motivazionale per omesso esame di un fatto decisivo: la CTR non avrebbe colto il dato essenziale della causa, ossia che gli accertamenti non si basavano, genericamente, su “due perizie” (v. retro, sub 2) non altrimenti individuate, bensì su perizie provenienti da istituti di credito, come tali attendibili poichè fondate su valutazioni prudenziali del prezzo di mercato degli immobili oggetto di mutuo, secondo normale prassi creditizia, e perciò suscettibili di adeguata considerazione da parte dell’organo giudicante unitamente agli altri elementi utilizzati (quali il raffronto percentuale con i contratti preliminari stipulati con altri clienti e la stima operata in relazione al valore più basso, ulteriormente abbattuto del 5 per cento), al fine della corretta verifica dell’idoneità probatoria del complessivo quadro presuntivo a sostegno della pretesa impositiva;

7. i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente poichè all’evidenza connessi in punto di valutazione del thema probandum sono fondati;

7.1. la motivazione spesa dalla CTR è infatti manifestamente carente poichè affatto generica, non rinvenendosi in essa alcuna ragione a supporto della ritenuta insufficienza delle presunzioni offerte dall’amministrazione, come condivisibilmente dedotto dall’Avvocatura erariale (p. 12 del controricorso);

7.2. inoltre, dal mero raffronto tra il frontespizio della sentenza impugnata (dove sono invero citate le due sentenze della CTP rese nei confronti delle parti, censurate con i contrapposti appelli, nonchè gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005) e la motivazione della stessa emerge pianamente l’assenza di qualsivoglia riferimento alle verifiche fiscali operate per l’anno 2005 e alle conseguenti statuizioni rese al riguardo dal giudice di primo grado, ancorchè detta motivazione potrebbe in astratto considerarsi riferibile all’intera materia controversa in ragione della sostanziale analogia degli accertamenti effettuati a carico della società;

7.3. infine, posto quanto osservato sub 7.1 e relativamente al terzo mezzo, è evidente che la CTR semplicemente ha omesso del tutto di spiegare perchè le presunzioni offerte dall’ufficio non rivestirebbero i prescritti caratteri di gravità, precisione e concordanza, senza alcuno specifico riferimento al materiale probatorio di causa, limitandosi a recepire meramente la motivazione fornita al riguardo dalla CTP senza nemmeno riportarne i passi ritenuti condivisibili e perciò in definitiva sottraendosi al dovere di adeguata motivazione.

8. In conclusione, in accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame statuendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA