Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9440 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 08/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consiglie – –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1087/2006 proposto da:

A.M. 95 S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

Sig. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GREGORIO VII 474, presso lo studio dell’avvocato SILVESTRI FRANCESCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SILVETTI Carlo giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.P. (OMISSIS), S.M.

(OMISSIS), S.E. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo

studio dell’avvocato PALERMO GIANFRANCO, che li rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

CONDOMINIO DI (OMISSIS) (OMISSIS) in

persona del suo amministratore Giudiziario Dott. M.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUGGIA 33, presso lo studio

dell’avvocato GIGANTE PIETRO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4558/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 21/10/2004, depositata il

24/11/2004, R.G.N. 8100/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/03/2010 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato FRANCESCO SILVESTRI per delega dell’avvocato CARLO

SILVETTI;

udito l’Avvocato GIANFRANCO PALERMO;

udito l’Avvocato PIETRO GIUSEPPE GIGANTE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A.M. 95 s.r.l. convenne in giudizio S.M.P., M. ed S.E. nonche’ il Condominio di (OMISSIS) e, premesso che il Comune di Roma in data (OMISSIS) aveva ordinato lo sgombero dell’immobile in cui erano siti i locali da essa condotti in locazione a uso commerciale, chiese al Tribunale di accertare la responsabilita’ del locatore Sc.En. nonche’ quella del Condominio, ex artt. 1578, 1580 e 2051 cod. civ., per i vizi dell’immobile, con conseguente loro condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla societa’ per effetto dello sgombero dell’edificio.

I convenuti, costituitisi, contestarono le avverse pretese.

Con sentenza del 24 settembre 2002 il giudice adito rigetto’ la domanda.

Il gravame proposto da A.M. 95 e’ stato respinto dalla Corte d’appello di Roma con pronuncia depositata il 24 novembre 2004 avverso la quale A.M. 95 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi il Condominio di (OMISSIS) nonche’ S.M.P., S. M. ed S.E..

2. Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

I due motivi di ricorso – con i quali l’impugnante lamenta il mancato esame di documenti dimostrativi della grave compromissione della staticita’ del fabbricato e della conoscenza che i convenuti avevano di tale situazione da epoca antecedente alla instaurazione del contratto di locazione nonche’ l’omesso esame delle censure formulate contro la sentenza di primo grado – deducendo in termini puramente assertivi vizi motivazionali, tendono surrettiziamente a introdurre una rivalutazione dei fatti e una revisione del merito del convincimento del giudice d’appello preclusa in sede di legittimita’.

A ben vedere, infatti, il decidente non si e’ affatto limitato a richiamare acriticamente i motivi in fatto e in diritto esposti dal giudice di prime cure, come sostiene la ricorrente, ma ha argomentatamente escluso, analizzando proprio la documentazione che si assume ignorata o sottovalutata, che i convenuti avessero avuto la materiale possibilita’ di rendersi conto, prima del provvedimento di evacuazione, e, a maggior ragione, al momento dell’instaurazione del rapporto di locazione, dello stato di effettivo degrado strutturale dell’immobile.

Ne deriva che la decisione resiste alle critiche svolte dall’impugnante.

3. Il ricorso e’ respinto.

La condanna della societa’ ricorrente al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 3.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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