Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9440 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12836/2020 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90, presso

lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Questura Potenza;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il

29/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – O.B., marocchino, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno e del Questore di Potenza, contro il decreto del Giudice di Pace di Melfi del 29 aprile 2020 di convalida del suo trattenimento presso il CPR di (OMISSIS) per il periodo di ulteriori giorni 30.

2. – L’amministrazione intimata non svolge difese.

considerato che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia su un fatto decisivo con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver omesso di pronunciare sulla eccepita impossibilità oggettiva di procedere al rimpatrio del ricorrente in considerazione della nota situazione di pandemia che aveva indotto il paese di destinazione, il Regno del Marocco, alla chiusura dello spazio aereo.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge, il tutto svolto in relazione all’art. 32 Cost. e art. 3 del regolamento CPR, agli artt. 2, 3 e 5 della convenzione Europea dei diritti dell’uomo, all’art. 15, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/C. e, rilevando essere stato “da più parti rilevato” che “le condizioni esistenti all’interno del CPR non sono idonee a garantire il rispetto del diritto alla salute ed a preservare i trattenuti dal contagio del virus COVIDS-19”.

ritenuto che:

4. – Il ricorso va accolto.

4.1. – Il primo mezzo è fondato.

Il Giudice di pace, nel convalidare il trattenimento, ha adottato una motivazione meramente apparente: “ritenuto che al momento attuale non possa essere esclusa la ragionevole prospettiva concreta di procedere al rimpatrio del cittadino extracomunitario, in considerazione dell’attività svolta dalla Questura e della disponibilità dello Stato di destinazione a riaccogliere lo straniero, verificata tramite fonti di informazioni aperte”.

Trattasi di motivazione standardizzata, che non risponde in alcun modo, e dunque omette di pronunciare, su quanto dedotto dall’odierno ricorrente, ossia che la proroga del trattenimento, intrinsecamente finalizzata al rimpatrio, non poteva nel caso di specie essere disposta, dal momento che, a causa della chiusura dello spazio aereo determinata dalla nota situazione di pandemia, non vi era alcuna concreta prospettiva di esecuzione del rimpatrio nell’arco temporale della richiesta proroga.

4.2. – Il secondo mezzo è assorbito.

6. – Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, quanto a questo giudizio di legittimità, ed in Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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