Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 944 del 17/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 17/01/2017, (ud. 29/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14620-2013 proposto da:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore D.P. Direttore della Direzione

Legale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PILATO, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio L.M. in

ROMA, il 24/5/2013, rep. n. 175463;

– ricorrente-

contro

CO.GE.P. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del suo legale

rappresentante e liquidatore C.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CESARE MIRABELLO, 23, presso lo studio

dell’avvocato MICHELA NATALE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABIO ESPOSITO giusta procura speciale del

Dott. Notaio S.S. in MILANO il 6/7/2015, rep. n. 54353;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1029/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/11/2016 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA;

udito l’Avvocato LUCA DI GREGORIO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che la Banca nazionale del lavoro s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano dell’11 marzo 2013, nel giudizio che la vede contrapposta alla CO.GE.P. s.r.l. in liquidazione;

che la CO.GE.P. s.r.l. ha resistito con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato un’istanza congiunta sollecitando una pronuncia di cessazione della materia del contendere in considerazione della transazione tra loro intervenuta, con compensazione delle relative spese.

Considerato che, pertanto, il presente ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, conseguente all’intervenuto accordo transattivo intercorso tra le parti (v., tra le altre, la sentenza 25 settembre 2013, n. 21951), con compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione;

che non sussistono, pertanto, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 29 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA