Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9439 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9439 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: FERRO MASSIMO

i

Data pubblicazione: 30/04/2014

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappr. e dif. dall’Avvocatura
Generale dello Stato, elett. dom. nei relativi uffici, in Roma, via dei Portoghesi n.12
-ricorrente Contro

PIOVESAN MIRTO e RANZATO IVANA, rappr. e dif. dall’avv. Paolo Iadanza
del foro di Treviso e dall’avv. Gianmarco Cenci, elett. dom. presso lo studio di questi
in Roma, via A. Baldovinetti n. 83, come da procura a margine dell’atto

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esten1fons. m. ferro

-controricorrenteper la cassazione della sentenza Comm. Tribut. Reg. di Venezia 23.1.2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 febbraio
2014 dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

IL PROCESSO
Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia 23.1.2009 che, in conferma della sentenza C.T.P. di Treviso n.
67/01/07, ebbe ad accogliere l’appello dei contribuenti, dichiarando “inesistente” la
sentenza di primo grado e così annullando — per illegittimità — gli atti di diniego allo
“sgravio” frapposti dall’Ufficio alle istanze degli appellanti che, per avere ritardato
oltre la scadenza del 16.4.2004 il versamento della seconda rata, conseguente alla
domanda di condono ex art.12 1. n. 289/2002, erano stati dichiarati decaduti dal
beneficio, nonostante l’effettivo saldo al 7.8.2006.
La C.T.R., invero, ritenne l’effetto di irrevocabilità del condono già derivante dal
pagamento della prima rata, circostanza sufficiente al suo perfezionamento e dunque
integrativa dell’illegittimità delle cartelle di pagamento emesse sul residuo 20%,
accogliendo il ricorso originario diretto ad avversare — per entrambi i contribuenti
che avevano presentato distinti ricorsi alla C.T.P., poi riuniti — l’avviso di diniego della
definkione ex lege n. 289/2002, conferendo in ogni caso valenza preliminare alla
censura di nullità della sentenza di primo grado, apprezzata per il suo decisivo difetto
dei requisiti minimi motivnionali per essere considerata tale. Nel proprio dispositivo, la
sentenza impugnata dichiara altresì l’obbligo dellAgenia delle Entrate di procedere ai
richiesti rimborsi.
Il ricorso è affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli
artt.12 e 9bis 1. 27.12.2002, n.289, nonché 37, co. 44 d.l. n. 223/2006, in relazione
all’art.360 n.3 cod.proc.civ., atteso che la C.T.R. ha erroneamente trascurato che
l’accesso al beneficio condonale consegue al versamento di un importo pari al 25%
di quello dovuto (importi iscritti a ruolo e spese di esecuzione), mentre la scelta di
pagamento in due rate è solo una facoltà concessa al contribuente, da attuare
comunque nei termini rigorosi posti dalla legge, risultandone la decadenza
dall’agevolazione — e la reviviscenza dell’obbligazione tributaria, mai estinta — in
difetto.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione
dell’art.112 cod.proc.civ., in relazione all’art.360 n.4 cod.proc.civ., atteso che
trate proceda ai
inammissibilmente la C.T.R. ha disposto che l’Agenzia delle

j

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ms. .ferro

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni Giacalone,
che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Il primo motivo è fondato, conseguendone l’assorbimento del secondo. Il Collegio
intende dare continuità al principio, qui applicabile, per cui “In tema di condono fiscale,
l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali
relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi
inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione
fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle
spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del
condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere
di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che
tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve
ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali
attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da
effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al
citato ad. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum,
esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per
definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale
pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate
successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definkione della lite pendente.”
(Cass. 13697/2013, 20746/2010, 24316/2010).
2.0sserva ulteriormente il Collegio che la specialità della fattispecie regolata all’art.12
cit. (il condono delle cartelle di pagamento dei ruoli pregressi) osta all’applicazione del
diverso principio della cristallizzazione della pretesa tributaria, pur affermato da questa
Corte per altre vicende, come accaduto in tema di “non applicazione delle sanzioni
amministrative comminate per la violazione dell’obbligo di versamento delle imposte o delle ritenute
risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate”, nelle pronunce nn. 9897/2011,
12272/2007 e 1124/2006, attinenti al diverso caso del condono dell’art.62bis della
legge 30 dicembre 1991, n.413.
Conclusivamente, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e,
sussistendone le condizioni, decisione altresì nel merito del ricorso originario dei
contribuenti, che va rigettato, confermandosi la legittimità dell’atto di diniego del
condono e delle conseguenti cartelle di pagamento; la liquidazione delle spese,
secondo la regola della soccombenza, implica le determinazioni di condanna di cui al
dispositivo e per il grado odierno, ed invece l’integrale compensazione quanto ai gradi
di merito, tenuto conto della formazione solo progressiva dell’indirizzo qui applicato
rispetto all’introduzione della controversia.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, respinge il ricorso originario dei contribuenti; condanna quest’ultimi al
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rimborsi, con ciò pronunciandosi ultra petita rispetto alla mera richiesta di sgravio sin
dall’inizio introdotta dai contribuenti.

pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 1.500 per il giudizio di legittimità,
oltre alle spese eventualmente prenotate a debito, dichiarando l’integrale
compensazione delle spese per ciascuna fase del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014.

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