Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9439 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 22/05/2020), n.9439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4665/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.P., titolare dell’impresa individuale “Ars Color”,

elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 44, presso lo

studio dell’Avv. Giovanni Corbyons, rappresentato e difeso dall’Avv.

Marco Massoli giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 256/1/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’UMBRIA, depositata il 22 dicembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2020 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

1. la CTR dell’Umbria ha rigettato il gravame interposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Perugia di accoglimento del ricorso di F.P., titolare dell’impresa individuale “Ars Color” esercente l’attività di fotografia, contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale erano stati determinati maggiori importi per IRPEF, IRAP e IVA relativamente all’anno d’imposta 2005 a seguito di verifica generale da cui erano risultati maggiori ricavi e costi indebitamente dedotti e non inerenti ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 39, comma 1, lett. d);

2. la CTR ha ritenuto l’illegittimità dell’accertamento operato dall’amministrazione poichè non sostenuto da elementi di prova sufficienti a giustificare la rettifica del reddito e la conseguente quantificazione del tributo evaso;

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi, cui replica F.P. con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

4. nelle more della trattazione camerale del ricorso il contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese, a seguito di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 2-ter, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, documentando il versamento dell’importo dovuto e la notificazione dell’istanza all’amministrazione;

5. con istanza depositata il 17 dicembre 2019, l’Avvocatura erariale, dato atto dell’intervenuto versamento del dovuto, ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

6. sussistono pertanto i presupposti ex artt. 390 e 391 c.p.c. per dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese;

7. non vi è luogo a disporre il versamento, da parte della ricorrente, del doppio contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, atteso che detta disposizione “non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Sez. 6-1, 12 novembre 2015, n. 23175; conf. Sez. 6-1, 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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