Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9439 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 04/11/2016, dep.12/04/2017),  n. 9439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17318-2010 proposto da:

SEMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo

studio dell’avvocato ENNIO LUPONIO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 143/2009 della COMM.TRIB.REG. di ANCONA,

depositata il 21/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LUPONIO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 05/05/2009 (dep. il 21/05/2009) la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha respinto l’appello proposto dalla società “SEMAR S.r.l.” avverso la sentenza n. 87/01/2007 della CTP di Pesaro che aveva respinto il ricorso da essa proposto per l’annullamento della cartella di pagamento n. (OMISSIS) IRAP con cui, previa notifica dell’avviso bonario di pagamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, l’Agenzia delle Entrate aveva preteso l’importo di Euro 7.285,17 (oltre sanzioni e interessi) a titolo di IRAP dovuta per l’anno 2002.

La vicenda riguarda il mancato inserimento, per errore tecnico in sede di invio telematico del Mod. Un. 2003 relativo ai redditi del 2002, di alcune voci relative all’IRAP, successivamente quantificata e pagata in sede di saldo 2002 (giugno/luglio 2003). Il 15/09/2015 la società aveva presentato una dichiarazione integrativa che l’Agenzia delle Entrate aveva però considerato tardiva e dunque inefficace.

La CTP ha condiviso il giudizio dell’Agenzia perchè la dichiarazione era stata presentata oltre il termine del 31/10/2014.

Nel respingere la tesi difensiva, la CTR ha confermato la decisione dei Giudici di primo grado sostenendo (testualmente) che “la dichiarazione affetta da errori di fatto e di diritto in cui sia incorso il contribuente in sede di compilazione della dichiarazione è emendabile e ritrattabile, ai sensi de3l D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, qualora possa derivare per il contribuente un’imposta più gravosa rispetto a quella dovuta; ma la facoltà di chiedere il rimborso della maggiore imposta versata deve essere esercitata dal contribuente entro il termine previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38”.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la “SEMAR S.r.l.” articolando sette motivi.

3. L’Avvocatura Generale, per conto dell’Agenzia delle Entrate, si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per la mancata corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato, avendo il Giudice adito omesso di pronunciarsi su un aspetto decisivo della controversia riguardante l’applicabilità alla controversia del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8.

Deduce, al riguardo, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, (norma di cui non si è mai invocata l’applicazione nel corso del giudizio) è stato abrogato dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 9, comma 9, e sostituito, con decorrenza 22/09/1998, dall’art. 2, comma 8 stesso decreto, norma sulla cui applicabilità, afferma, la CTR non si è pronunciata affatto benchè oggetto di specifica richiesta ad essa devoluta con l’appello.

2. Con il secondo, deducendo che non è mai stata oggetto della regiudicanda alcuna richiesta di rimborso dell’IRAP (del resto mai presentata perchè la contribuente aveva pagato meno del dovuto), eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per la mancata corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato, essendosi il Giudice adito pronunciato su una richiesta mai avanzata dalle parti.

3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla invocata applicabilità alla fattispecie del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8 che prevede, per l’inesatta indicazione dei dati rilevanti per le determinazione del tributo, l’irrogazione di una sanzione amministrativa da Euro 258 a Euro 2.065.

Deduce, al riguardo, che tale richiesta era stata avanzata sin dal primo grado di giudizio in via subordinata ma era stata respinta a seguito del rigetto dell’eccezione principale; riproposta in appello, la CTR ha omesso di pronunciarsi su di essa, pur avendo respinto i motivi principali.

4. Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, e la sua falsa applicazione alla fattispecie perchè già abrogata.

Deduce che, anche a volerla ritenere ancora vigente, in ogni caso la norma in questione consentiva la presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo (e dunque entro il 31/10/2015).

5. Con il quinto motivo, richiamando gli argomenti già tracciati con il secondo, eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e la sua falsa applicazione ad una fattispecie cui la norma è estranea.

6. Con il sesto motivo, riprendendo i temi già proposti con il primo, eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa pronuncia su un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla applicabilità ala fattispecie del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2, comma 8.

7. Con il settimo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la mancata applicazione del D.P.R. n. 322 del 1988, art. 2 che prevede la possibilità di presentare dichiarazioni integrative entro e non oltre il termine quadriennale previsto per l’accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43.

8. E’ fondato ed assorbente il primo motivo.

8.1. Non è controverso, in fatto, che la contribuente presentò nel 2003 una dichiarazione dei redditi errata per difetto in ordine alla quantificazione dell’IRAP dovuta per il 2002 (quantificata in misura inferiore al dovuto per l’importo di Euro 4.566,00).

8.2. A seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato il 29/08/2005 un avviso bonario per il pagamento della somma di Euro 5.675,03.

8.3. Al fine di sanare l’errore contenuto nella dichiarazione iniziale, il 15/09/2005 la società aveva presentato una dichiarazione integrativa.

8.4. Il successivo 17/11/2005 aveva inoltrato all’Agenzia delle Entrate istanza di sgravio in autotutela.

8.5. Il 04/08/2006 l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla contribuente la cartella esattoriale indicata in premessa.

9. Tanto premesso, osserva il Collegio che:

9.1. Il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8, costituisce norma certamente applicabile alla fattispecie, che nella sua versione vigente “ratione temporis”, così recitava: “Salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, e successive modificazioni”;

9.2. La CTR ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla applicabilità di tale norma, essendosi pronunciata su una fattispecie del tutto diversa e facendo riferimento a norme che disciplinano ipotesi altrettanto diverse da quelle devolute.

9.3. Ne consegue che in accoglimento del primo motivo la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla CTR Marche che provvederà a liquidare le spese anche della presente fase di giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione al primo motivo e rinvia alla CTR delle Marche, anche per le spese, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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