Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9439 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9878/2020 proposto da:

G.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90,

presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe, per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefetto Provincia Potenza,

Questura Potenza;

– resistenti –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il

14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – G.D. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’Interno, del Prefetto e del Questore di Potenza, contro il decreto del Giudice di Pace di Melfi di convalida del suo trattenimento, in vista dell’espulsione, presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di (OMISSIS).

2. – L’amministrazione intimata non spiega difese.

considerato che:

L’unico mezzo denuncia: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Falsa erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge”: norma individuata, in particolare, nell’art. 24 Cost. e nell’art. 143 c.p.p., il tutto per il fatto che il Giudice di pace non avrebbe tenuto “in debito conto la circostanza che il trattenuto non conoscesse la lingua italiana e che nessun interprete è stato nominato per l’udienza di convalida del trattenimento”.

ritenuto che:

4. – Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Prefetto, dal momento che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, individua nel Questore l’organo competente per l’emanazione della misura del trattenimento, con conseguente legittimazione a contraddire nel giudizio di impugnazione del Questore medesimo e, quindi, del Ministero dell’interno.

5. – Il ricorso è inammissibile.

In disparte ogni altra considerazione sull’esattezza dell’individuazione delle norme che il provvedimento impugnato avrebbe violato, sta di fatto che il motivo di ricorso prescinde totalmente dalla vicenda processuale, perchè dal verbale dell’udienza conclusasi con il provvedimento di convalida risulta, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che il Giudice di pace ha dato atto della circostanza che egli “è di lingua georgiana e comprende la lingua italiana”, tant’è che il medesimo ha dichiarato: “Voglio rientrare in Georgia il prima possibile perchè non voglio restare in Italia”.

6. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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