Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9438 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 01/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 857/2006 proposto da:

A.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VTA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’avvocato GIOVENE

Ambra, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MURRU

GIOVANNI LUCA con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA DIVISIONE NUOVA MAA (OMISSIS), Z.

D., F.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12848/2004 del TRIBUNALE di MILANO, Sezione

Sesta Civile, emessa il 9/11/2004; depositata il 10/11/2004; R.G.N.

24785/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato GASPARE SALRNO (per delega Avvocato AMBRA GIOVENE);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 23.4.02 la Nuova Maa s.p.a., Z. D. e F.V. proponevano appello avverso la sentenza – non notificata – del giudice di pace di Milano n. 3534/01, che li aveva condannati in solido al risarcimento dei danni subiti da A.G. a seguito di un incidente stradale accaduto il (OMISSIS) e liquidati in L. 6.212.500, oltre interessi e spese, lamentando che nel contrasto tra due c.t.u. (una medicolegale e l’altra ergonomica) il giudice di pace avesse erroneamente prestato fede alla prima.

Mentre l’appellata resisteva al gravame, chiedendo la conferma della decisione gravata, il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 10.11.04, accogliendo l’appello, rigettava ogni domanda proposta dall’ A. nei confronti degli appellanti.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ A., con un unico articolato motivo, mentre l’intimata Milano Assicurazioni s.p.a – divisione Nuova Maa (già Nuova Maa Assicurazioni s.p.a.) non svolgeva alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, e cioè l’esistenza stessa del danno alla persona ed il nesso causale con il tamponamento, nonchè violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c..

Il motivo è manifestamente infondato.

Premesso che il dato caratteristico della presente causa consiste nell’insanabile contrasto tra le risultanze della c.t.u. medico- legale e quelle della c.t.u. ergonomica, si rileva che la prevalenza data dai giudici d’appello agli accertamenti del c.t.u. ergonomico rispetto a quelli del c.t.u. medico-legale costituisce all’evidenza un apprezzamento di mero fatto, che rientra come tale nel potere discrezionale del giudice di merito.

Pertanto, il relativo convincimento espresso dal Tribunale di Milano si sottrae ad ogni sindacato di legittimità, sempre che esso risulti sorretto da una motivazione che sia immune da vizi logici ed errori giuridici.

Nel caso di specie, tali vizi motivazionali non risultano dal ragionamento logico-giuridico svolto dal Tribunale suddetto a sostegno della scelta fatta, atteso che esso si è limitato a prendere atto del fatto che, considerata la modestissima entità del tamponamento tra le vetture (tenuto conto anche della modestia dei danni riportati dalla vettura guidata dall’odierna ricorrente), la conclusione del c.t.u. era stata nel senso che tale tamponamento non aveva potuto causare effetti dinamici sull’occupante della vettura tamponata di natura lesiva.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, senza nulla statuire in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata costituzione dell’intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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