Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9438 del 18/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9438 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
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Roma
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
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Data pubblicazione: 18/04/2013
Ct. 28212/10 (Avv. C. M. Pisana)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 26275/10
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale
ags.nn@mailcertavvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
ricorrente
contro
KOINE’ S.r.l.
in punto
annullamento della sentenza n. 75/24/09 emessa
inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Firenze.
PREMESSO
Che con nota del 9.07.12 n. 19627 la Direzione Provinciale di Grosseto ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 30.10.12
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000, PEC: