Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9438 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 04/11/2016, dep.12/04/2017),  n. 9438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14533-2010 proposto da:

ITALIMPIANTI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO RENI 2, presso lo studio

dell’avvocato EMILIO SIVIERO, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CIVITAVECCHIA, MINISTERO ECONOMIA E

FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 09/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 02/07/2008 (dep. il 09/04/2009), la Commissione Tributaria Regionale di Roma, decidendo sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 271/25/2006 della CTP di quello stesso capoluogo che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società “Italimpianti S.r.l.”, aveva annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) relativo all’IRPEG e all’ILOR dovuti dalla contribuente per l’anno di imposta 1997, ha dichiarato inammissibile d’ufficio il ricorso introduttivo, perchè proposto oltre il termine di legge, ed ha compensato le spese di giudizio.

La CTR ha evidenziato, al riguardo, che l’avviso di accertamento era stato notificato alla società il 03/12/2002 ed il ricorso era stato presentato il 27/07/2004, oltre il termine di 60 giorni computato considerando la sospensione dei termini processuali, dal 01/01/2003 al 01/06/2004, prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la società “Italimpianti S.r.l.” articolando un solo motivo.

3. L’Agenzia delle Entrate, benchè il ricorso sia stato regolarmente notificato, non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con unico motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il vizio di omessa motivazione circa un fatto decisivo e non controverso del giudizio perchè la CTR non ha preso in considerazione l’istanza presentata ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6 il 28/01/2003, con conseguente falsa applicazione della suddetta norma che prevede un ulteriore termine di 90 giorni per impugnare l’avviso di accertamento.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. E’ necessario preliminarmente evidenziare che tanto la Corte di appello, quanto la ricorrente ritengono erroneamente applicabile alla fattispecie la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 che regola la chiusura delle liti fiscali pendenti, dovendosi intendere per tali quelle per le quali alla data di entrata in vigore della legge stessa è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio (comma 3). Di tali controversie, infatti, il comma sesto dispone la sospensione fino al 01/06/2004.

1.3. Nel caso di specie, invece, essendo pacifica l’insussistenza di una lite fiscale pendente nei termini appena illustrati, si applica la L. n. 289, art. 15, comma 8, cit., a norma del quale i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento per i quali dalla di entrata in vigore della legge non erano ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso sono rimasti sospesi fino al 19 aprile 2004 (comma 8).

1.4. Sul punto, costituisce principio consolidato di questa Suprema Corte che la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento, prevista dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 2, per consentire al contribuente di formulare istanza di accertamento con adesione, e la sospensione sino al 19 aprile 2004 del termine per impugnare l’avviso di accertamento prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, comma 8, al fine della definizione agevolata delle controversie, non si cumulano tra loro, avendo scopi e finalità diversi, in coerenza, peraltro, con la non cumulabilità della sospensione feriale con quella di cui alla L. n. 289 del 2002. Ne consegue che ove il contribuente abbia formulato istanza di accertamento con adesione relativamente ad un avviso di accertamento rientrante nel campo d’applicazione di ambedue le norme, e tale accertamento non si perfezioni, il termine per l’impugnazione dell’avviso resta sospeso solo sino al 60° giorno successivo 19 aprile 2004, secondo la previsione dell’art. 15, comma 8, citato (Sez. 5, n. 16347 del 28/06/2013, Rv. 627126; Sez. 5, n. 23576 del 20/12/2012, Rv. 624739; Sez. 5, n. 16876 del 24/07/2014, Rv. 632070; Sez. 5, n. 23047 del 11/11/2015, Rv. 637171).

1.5. Ne deriva che il termine utile per impugnare l’avviso di accertamento notificato alla odierna ricorrente il 03/12/2002, è irrimediabilmente maturato il 18/06/2004, con conseguente inammissibilità del ricorso originario.

1.6. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere confermata, sia pure per le ragioni diverse appena indicate.

1.7. Nulla per le spese, non essendovi stata costituzione dell’Amministrazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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