Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9438 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9874/2020 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90,

presso lo studio dell’avvocato Vinci Luciano Natale, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Mariani Giuseppe, per

procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

e contro

Prefetto Provincia Potenza, Questura Potenza;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il

14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – B.L. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’Interno, del Prefetto e del Questore di Potenza, contro il decreto del Giudice di Pace di Melfi di convalida del suo trattenimento, in vista dell’espulsione, presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di (OMISSIS).

2. – Il Ministero dell’interno resiste con controricorso. Non svolgono difese gli altri intimati.

considerato che:

3. – L’unico mezzo denuncia: “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Falsa erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge”: norma individuata, in particolare, nell’art. 24 Cost. e nell’art. 143 c.p.p., il tutto per il fatto che il Giudice di pace non avrebbe tenuto “in debito conto la circostanza che il trattenuto non conoscesse la lingua italiana e che nessun interprete è stato nominato per l’udienza di convalida del trattenimento”.

ritenuto che:

4. – Va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Prefetto, eccepito dall’amministrazione controricorrente, dal momento che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, individua nel Questore l’organo competente per l’emanazione della misura del trattenimento, con conseguente legittimazione a contraddire nel giudizio di impugnazione del Questore medesimo e, quindi, del Ministero dell’interno.

5. – Il ricorso è inammissibile.

In disparte ogni altra considerazione sull’esattezza dell’individuazione delle norme che il provvedimento impugnato avrebbe violato, sta di fatto che il motivo di ricorso prescinde totalmente dalla vicenda processuale come realmente svoltasi, perchè dal verbale dell’udienza conclusasi con il provvedimento di convalida risulta, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, che il Giudice di pace ha provveduto alla nomina di un interprete al B.L., nella persona di tale F.A. il quale ha puntualmente tradotto la sua dichiarazione: “Voglio al più presto tornare nel mio Paese e non voglio più restare in Italia”.

6. – Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanne il ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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