Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9437 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 01/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 637/2006 proposto da:

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BAGLIVI 8, presso lo studio dell’avvocato BROZZI

ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ALESSANDRIA

Antonino giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSIMOCO ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dott.

M.G., P.M. (OMISSIS), P.

C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato FERRARO

Marco, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONTI

FRANCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2446/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO

Sezione Terza Civile, emessa il 11/:;0/2005, depositata il 20/10/2005

R.G.N. 3013/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO BROZZI per delega dell’Avv. ANTONINO

D’ALESSANDRIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.G., premesso che il (OMISSIS), mentre circolava in (OMISSIS) alla guida della propria moto Honda 750 ed era in fase di sorpasso, veniva in collisione con l’autovettura Lancia Thema, di proprietà di P.C. e condotta da P.M., che intendendo svoltare a sinistra ometteva di segnalare tale manovra, e riportava danni sia alla moto che alla persona, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano i P. e l’Assimoco Ass.ni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti.

P.C. e l’Assimoco contestavano la fondatezza delle avverse pretese, ed il primo esperiva il domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura.

A tal uopo il P. chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la compagnia assicuratrice dell’attore, la Veneta Ass.ni, la quale veniva convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale adito per il risarcimento dei danni suddetti.

Con sentenza n. 5159/03 il Tribunale adito, escluso ogni vincolo derivante dalla sentenza penale emessa dal Pretore di Brescia, che assolveva la P. perchè il fatto non costituiva reato, dichiarava la medesima esclusiva responsabile del sinistro de quo e condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni in favore dell’attore, liquidati in Euro 76.043,04 oltre interessi.

I soccombenti appellavano la sentenza in punto an debeatur e l’appellato resisteva al gravame: sospesa l’esecutività della sentenza gravata su istanza degli appellanti, con sentenza depositata il 20.10.05, la Corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame, dichiarava il V. unico responsabile del sinistro in questione e respingeva la sua domanda risarcitoria.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il V., affidandosi ad un solo motivo, mentre gli intimati resistevano al gravame con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo, con cui il ricorrente lamenta la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, è manifestamente infondato.

Si rileva, infatti, che la Corte di merito ha correttamente fondato il proprio convincimento su una rigorosa analisi delle risultanze processuali, in primo luogo quelle della documentazione acquisita in atti (il rapporto inviato dalla Polizia municipale alla locale Procura della Repubblica, con i relativi allegati costituiti da foto e schizzo planimetrico, e la sentenza penale resa nel procedimento instaurato su querela proprio del V. e conclusosi con l’assoluzione con formula piena di P.M., contenente una precisa ed attendibile ricostruzione della dinamica del sinistro fondata sul materiale probatorio acquisito in sede penale, innanzitutto la deposizione resa dalla teste R.N. L.), nonchè della testimonianza resa dal teste V.M., della quale ha, con argomentazioni inoppugnabili, dimostrato la patente inattendibilità.

A fronte, dunque, di una minuziosa e dettagliata ricostruzione del sinistro stradale, nonchè delle relative responsabilità, sorretta da un adeguato ed ineccepibile apparato motivazionale, assolutamente immune da vizi logici ed errori giuridici, il ricorrente si limita a sollevare censure del tutto generiche e sommarie, senza indicare affatto nel processo logico-giuridico sotteso al convincimento espresso dalla sentenza impugnata eventuali lacune o contraddizioni insanabili.

Ne deriva che tali censure, sebbene impropriamente rappresentate sotto il profilo della violazione di norme di diritto (ma non vengono neppure specificate dal ricorrente quali sarebbero in concreto tali norme) e sotto quello del vizio motivazionale, si risolvono in realtà in doglianze in punto di fatto, dirette ad un riesame del merito della causa attraverso una rilettura delle risultanze processuali, ciò che non è assolutamente consentito nel giudizio di legittimità.

Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, stante la difformità delle due decisioni di merito, per la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

 

 

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