Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9437 del 18/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Decr. Sez. 5 Num. 9437 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 18/04/2013

Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comtwicili.

/J4./ì1
Il Presidente
Dott. Mario Adamo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

3 f3, APR 2013
Funzi()

(t/i’3

dizan
‘,GONA

C`t. 23585/2010 (Avv. Soldani)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 14939/2010 R.G.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex leee dall’Avvocatura Generale

ags.rm(t)mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
CIPOLLINI PAOLO. rappresentato e difeso dall’ Avv. Aldo Niccolini,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in La Spezia
viale Italia n. 353/5
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 98/03/09 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Genova, depositata il 21.04.09.
PREMESSO
Che con nota prot. 31387/2012 la Direzione Provinciale di La Spezia ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 02.11.2012

dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000. PEC:

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA