Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9437 del 18/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9437 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/04/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si comtwicili.
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Il Presidente
Dott. Mario Adamo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL
3 f3, APR 2013
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‘,GONA
C`t. 23585/2010 (Avv. Soldani)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE — SEZIONE V TRIBUTARIA
ISTANZA DI ESTINZIONE PER CONDONO LITI MINORI
nel ricorso n. 14939/2010 R.G.
L’AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001) in persona del
Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa ex leee dall’Avvocatura Generale
ags.rm(t)mailcert.avvocaturastato.it ) presso i cui uffici è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12
resistente
contro
CIPOLLINI PAOLO. rappresentato e difeso dall’ Avv. Aldo Niccolini,
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in La Spezia
viale Italia n. 353/5
ricorrente
in punto
annullamento della sentenza n. 98/03/09 emessa inter partes dalla
Commissione Tributaria Regionale di Genova, depositata il 21.04.09.
PREMESSO
Che con nota prot. 31387/2012 la Direzione Provinciale di La Spezia ha
comunicato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della
controversia ai sensi dell’art. 39 comma 12 del D.L. n. 98/2011 (che richiama
l’art. 16 della legge n. 289/2002) provvedendo al versamento di tutte le somme
dovute;
FA ISTANZA
affinché la Corte, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiari l’estinzione
del giudizio ai sensi dell’art. 16 comma 8 della legge n. 289/2002.
Allega comunicazione di regolarità.
Roma, 02.11.2012
dello Stato (C.F. 80224030587 fax: 0696514000. PEC: