Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9437 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 12/04/2017, (ud. 04/11/2016, dep.12/04/2017),  n. 9437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14368-2010 proposto da:

B.P.C., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BRUNO

BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RICCIONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCESCO VECCHIO con

procura speciale notarile del Not. Dr. S.M. in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 301/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

VENEZIA, depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2016 dal Consigliere Dott. ALDO ACETO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CICALA per delega verbale

dell’Avvocato VECCHIO che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/03/2009 (dep. il 27/04/2009), la Commissione Tributaria Centrale – Sezione di Venezia, ha respinto il ricorso proposto dal sig. B.P.C. avverso la sentenza della Commissione di secondo grado di quello stesso capoluogo che, accogliendo l’appello dell’Ufficio, aveva respinto il ricorso avverso il ruolo emesso dal Centro di Servizio di Venezia ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, relativo all’ILOR dell’anno 1987, imposta che la Commissione di Primo Grado di Bassano del Grappa aveva ritenuto non dovuta essendo il contribuente un agente di commercio ed il suo reddito assimilabile a quello di lavoro autonomo.

Secondo la CTC, invece, il reddito prodotto dal contribuente doveva essere assimilato ad un reddito di impresa (testualmente) “per la presenza in atti di dati che influiscono decisamente per riconoscere la gestione di beni e delle attività in una vera e propria gestione d’impresa rendendo il reddito derivante assoggettabile a ILOR”.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre B. articolando due motivi.

3. L’Avvocatura Generale, per conto dell’Agenzia delle Entrate, si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente, deducendo la natura meramente apparente della motivazione, eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la nullità della sentenza per violazione delll’art. 132 c.p.c., e art. 111 Cost..

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Risulta dal testo della sentenza impugnata che la Commissione di primo grado aveva riconosciuto che il reddito del ricorrente, agente di commercio, era assimilabile a quello del lavoratore autonomo e che pertanto, in applicazione della sentenza n. 42 del 1980 della Corte costituzionale, godesse dell’esenzione ILOR.

1.3. La Commissione di secondo grado aveva ribaltato la decisione sul rilievo che, invece, i dati acquisiti facevano ritenere che l’attività svolta dal contribuente si svolgesse “con il rilevante ausilio di locali, personale e macchinari presumibilmente elettronici, sui quali si fondava l’organizzazione dell’impresa e, quindi, la fonte di produzione del reddito”.

1.4. Investita del ricorso, la CTC ha fornito la risposta alle questioni poste dal contribuente nei termini lapidari e tautologici testualmente indicati in premessa.

1.5. La Commissione, infatti, si è del tutto sottratta al dovere di spiegare la ragione per la quale i dati fattuali, che pure afferma di aver esaminato, escludono la fondatezza della tesi difensiva che, per l’appunto, si basava sulla consistenza fisica dei beni utilizzati in quanto fisiologicamente connaturali ad un qualunque studio professionale.

1.6. L’estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” costituisce ipotesi di motivazione apparente che vizia la decisione per violazione di legge ed, in particolare, dell’obbligo sancito dall’art. 111 Cost. e dall’art. 132c.p.c..

1.7. La fondatezza del primo motivo assorbe le questioni devolute con il secondo che affronta il merito della pretesa ma che, comportando la risoluzione di questioni di fatto, non può essere decisa in questa sede.

1.8. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Venezia.

1.9. Le spese della presente fase di giudizio saranno liquidate in sede di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, in esso assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Venezia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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