Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9436 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 22/05/2020), n.9436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17459/2014 proposto da:

GIORGIO GIOIELLI DI C.G. & C. s.a.s. in liquidazione

(CF 03378550721), in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t.

C.G., C.G. (CF (OMISSIS)) e CO.An.

((OMISSIS)), in qualità di soci, rapp.ti e difesi per procura in

calce al ricorso dall’avv. Nicola Fabrizio Solimini, elettivamente

domiciliati in Roma alla v. Vestricio Spurinna n. 105 presso lo

studio dell’avv. Alessandra Gallini;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 109/14/13 depositata il 18 dicembre 2013 della

Commissione Tributaria Regionale di Bari;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 19 dicembre 2019 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 109/14/2013 la Commissione tributaria regionale di Bari respingeva l’appello proposto da Giorgio Gioielli di C.G. e C. s.a.s. e dai soci C.G. e Co.An. avverso la sentenza della Commissione provinciale di Bari che ne aveva respinto i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento per l’anno 2005 ai fini Irap, Iva ed Irpef.

Osservava la CTR che l’accertamento induttivo svolto dall’Ufficio era legittimo in quanto la contabilità era risultata in contrasto con i criteri di ragionevolezza ed economicità della gestione.

Osservava, inoltre, che l’Ufficio aveva accertato che a fronte di ripetute perdite di esercizio e di un monte merci in rimanenza incrementato in misura notevole, era risultata la riduzione dei debiti nei confronti dei fornitori e nei confronti delle banche, sicchè l’imprenditore avrebbe dovuto fornire analitica dimostrazione di tutte le entrate extra gestionali verificatesi nell’azienda e che queste fossero sufficienti a comprovare una contemporanea riduzione delle passività ed un incremento delle attività, pur in presenza di una perdita di esercizio.

La contestazione di smobilizzi di investimenti da parte dei soci, poi, per Euro 189 mila e degli apporti nella società di Euro 398 mila era rimasta senza giustificazione, dovendo perciò reputarsi legittimo il metodo accertativo utilizzato dall’Ufficio.

Quanto all’asserita violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, trattandosi di società di persone, doveva trovare applicazione il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, ogni omissione della società traducendosi in una omissione del socio ed essendo gli avvisi di accertamento notificati ai soci motivati per relationem agli avvisi di accertamento notificati alla società nelle mani del legale rappresentante, per quanto quest’ultimo si fosse rifiutato di sottoscrivere l’atto di ritiro.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la s.a.s. Giorgio Gioielli di C.G. & C. s.a.s. in liquidazione, unitamente ai soci C.G. e Co.An., mediante 4 motivi. Resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo lamenta la violazione di legge per falsa o erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto nella fattispecie non sussistevano i presupposti per procedere all’accertamento induttivo, in quanto i riscontri istruttori legittimavano, al massimo, un accertamento analitico, con la conseguenza che non sarebbe stato possibile attribuire rilevanza alla circostanza che i versamenti a titolo di finanziamento fossero avvenuti per cassa.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La CTR ha, infatti, legittimato il tipo di accertamento svolto dall’Ufficio, evidenziando il contrasto tra la contabilità ed i criteri di ragionevolezza ed economicità della gestione, contrasto desunto da diversi elementi puntualmente indicati nella sentenza impugnata e ponendo in evidenza la discrasia tra le perdite di esercizio ed il notevole incremento delle rimanenze, da un lato, e la riduzione delle passività verso fornitori e banche, dall’altro, e rilevando che tale discrasia nemmeno poteva considerarsi giustificata facendo leva sugli smobilizzi documentati dai soci, nettamente inferiori alle somme che essi avevano apportato alla società.

1.3. Queste circostanze hanno dunque correttamente indotto la CTR a giustificare il metodo induttivo adoperato dall’Ufficio, che trova il suo presupposto proprio nel giudizio di inattendibilità delle scritture contabili.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa o insufficiente motivazione con particolare riguardo al mancato esame di una circostanza di fatto decisiva ai fini del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nonchè la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4), avendo la CTR trascurato l’esame di alcuni documenti prodotti dai ricorrenti, idonei a dimostrare l’esistenza di un maggior importo complessivo derivante dalla dismissione dei titoli nonchè l’esistenza di maggiori disponibilità finanziarie dei soci.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. In primo luogo, infatti, non è dato ricavare, nè dal ricorso nè dalla sentenza, se i documenti, asseritamente trascurati dalla CTR, afferiscano ad operazioni effettivamente non considerate ai fini del calcolo complessivo degli Euro 189 mila, già presi in considerazione dall’Ufficio a titolo di smobilizzo di investimenti.

2.3. In secondo luogo, sotto il profilo dell’asserita carenza di motivazione, la censura omette del tutto di rimarcare la decisività del fatto trascurato, in quanto, pur considerando le ulteriori somme a dire dei ricorrenti non conteggiate nel calcolo complessivo degli smobilizzi, l’ammontare di questi ultimi si incrementerebbe, ma non necessariamente fino a raggiungere la somma di Euro 398 mila, pari all’ammontare complessivo degli apporti alla società.

2.4. In terzo luogo i ricorrenti, pur affermando di aver prodotto documenti trascurati dalla CTR, omettono di specificare quale significato abbiano assegnato ai documenti nel corso del giudizio di merito, impedendo in tal modo il controllo della concreta rilevanza che, innanzi ai giudici di merito, i ricorrenti hanno attribuito ai documenti prodotti.

3. Il terzo motivo lamenta la violazione di legge per falsa od erronea applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto gli atti impositivi notificati ai soci sono stati motivati per relationem ad atti non allegati o non notificati ai soci stessi, attraverso il mero riferimento all’avviso di accertamento emesso nei confronti della società.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Correttamente la CTR si è uniformata al principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di imposte sui redditi, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, come disciplinato dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvii per relationem a quello riguardante i redditi della società, ancorchè solo a quest’ultima notificato, giacchè il socio, ex art. 2261 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi” (Cass. n. 17463/19 e n. 14275/18). 4. Il quarto motivo si duole della violazione di legge per falsa od erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, avendo errato la CTR nel ritenere notificato l’avviso di accertamento in data 17 dicembre 2010, nel momento in cui il legale rappresentante aveva avuto piena conoscenza dell’avviso, ossia in data 29 gennaio 2011, era ormai maturato il termine di decadenza entro il quale la notifica doveva avvenire.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Premesso che in ogni caso, al fine indicato dai contribuenti, rileverebbe la data della spedizione e non quella del ricevimento, in ogni caso i ricorrenti affermano di aver prodotto nel corso del giudizio di primo grado ampia documentazione volta a dimostrare di aver avuto piena conoscenza degli avvisi di accertamento solo in data 29 gennaio 2011, ma innanzitutto omettono di trascrivere il contenuto di tali documenti, ed in secondo luogo l’asserzione contrasta irrimediabilmente con quanto affermato dalla CTR (che invece considera decisiva la data del 17 dicembre 2010, allorchè il legale rappresentante della società rifiutò di sottoscrivere l’atto di ritiro), sicchè la doglianza avrebbe, al più, dovuto costituire motivo di revocazione contro la sentenza d’appello.

5. Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.

6. Le spese del giudizio di legittimità vanno regolate in ragione del principio della soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Pone le spese di legittimità a carico dei ricorrenti, liquidandole in Euro 5.600, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2020

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