Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9436 del 18/04/2013
Civile Decr. Sez. 5 Num. 9436 Anno 2013
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 18/04/2013
Ritenuto che trattandosi di condono debbano compensarsi le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Si com iciai.
Roma, /4 43
Il Presidente
Dott. Mario Adamo
C€POSITATO IN CANCELLERIA
IL
.22../515
•
Ct 4115/07- 541 – Avvocatura Generale dello Stato
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V — Ric. n.9474/07
COMUNICAZIONE DI DEFINIZIONE DEL CONDONO
(D.L. n. 98/11, conv. in L n. 111/11)
l’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentato
–
e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587, fax: 06
96514000, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ), presso i cui uffici domicilia
ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (ricorrente)
contro
(intimato)
LOTTA Massimo
(Avv. E.Coglitore),
in relazione a
ricorso notificato il 15.3.07 per la cassazione della sentenza n. 126/16/06
della C.T.R. di Siracusa depositata il 25.9.06
si informa, ai fini dell’estinzione del giudizio,
che la D.P. di Siracusa dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Legale, ha
comunicato, con l’allegata nota del 18.7.12, l’avvenuta definizione del condono ex
art. 39, 12°c., D.L. n. 98/11, che richiama l’art. 16, 8°c. L. n. 289/02 e succ.
modificazioni e integrazioni.
Pertanto si chiede
dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Roma, 12.1.13
per