Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9436 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26712-2016 proposto da:

P.M.A., ricorrente che non ha depositato il

ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope

legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4799/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Presidente Relatore Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il ricorso proposto da P.M.A., notificato il 27/9/2016, non risulta depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., giusta certificazione della cancelleria Centrale Civile del 30/11/2016;

Considerato che al difetto di deposito consegue la dichiaratoria di improcedibilità;

ritenuta l’inammissibilità della sopravvenuta rinuncia della ricorrente.

ritenuto che alla improcedibilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito;

Considerato che ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

PQM

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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