Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9436 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16333/2019 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

Cassazione, difeso dall’avvocato Sciavi Federico per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Prefettura Brescia, Questura Brescia;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 94/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA,

depositata il 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – R.A. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Prefetto di Brescia, contro il Decreto del 6 maggio 2019 con cui il Giudice di pace di Brescia ha respinto l’impugnazione avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto di Brescia il 12 novembre 2008.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata.

considerato che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, censurando il decreto impugnato per essere stata disposta l’espulsione coattiva, senza che il destinatario di essa fosse stato messo nella condizione per la partenza volontaria, a fronte di una asserita pericolosità di fuga che concretamente, però, non sussisteva.

Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge comunitaria, censurando nuovamente il decreto impugnato in ragione della mancata concessione della facoltà di rimpatrio volontario.

Il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando il decreto impugnato sull’assunto che il giudice di merito avesse fondato la propria decisione sul alcune risultanze già dimostratesi erronee “fin dal primo grado”, dal momento che l’interessato aveva riferito della presenza sul territorio nazionale degli zii, nonchè della volontà di un cugino di prendersi cura di lui. Nel corpo del motivo viene evidenziato “un problema di legittimità costituzionale dell’intero iter previsto dalla normativa per l’espulsione laddove non permette ai soggetti fermati di recuperare la documentazione che fornirebbero la possibilità di usufruire del rimpatrio volontario”.

Il quarto mezzo denuncia violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con particolare riguardo alla richiesta di ammissione come teste del cugino presso il quale il ricorrente lavorava ed abitava.

ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – Sono inammissibili i primi tre mezzi, che per il loro evidente collegamento, vanno simultaneamente esaminati.

Detti motivi, connessi perchè riguardanti tutti la partenza volontaria, vanno disattesi in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale tale questione riguarda l’esecuzione del decreto di espulsione, non già la sua legittimità e validità, onde non può costituire oggetto dell’impugnazione ex art. 13, comma 8, del Testo Unico Immigrazione (ex multis, Cass. 7128/2020, 28157/2017, 10243/2012).

4.2. – Il quarto mezzo è inammissibile, giacchè la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato riguarda le domande di merito e non può essere invocato in caso di diniego di ammissione di un mezzo istruttorio (tra le tantissime p. es. Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424).

5. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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