Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9435 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. III, 21/04/2010, (ud. 01/03/2010, dep. 21/04/2010), n.9435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31883/2005 proposto da:

T.P. (OMISSIS), C.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI Guido, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GELPI ENRICO con delega

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

WINTERTHUR ASSICURAZIONI nuova denominazione assunta AURORA

ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G. ZANARDELLI 20, presso lo studio dell’avvocato LAIS Fabio, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARTINELLI PIERUGO

con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SAVA LEASING SPA, M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2736/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Prima Civile, emessa il 12/10/2004; depositata il 22/10/2004;

R.G.N. 2849/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FEDERICO;

udito l’Avvocato GUIDO ROMANELLI;

udito l’Avvocato FABIO LAIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’improcedibilila’ del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 12.1.01 T.P. e C.E. proponevano appello avverso la sentenza n. 658/01 del Tribunale di Como, con la quale era stata rigettata la loro domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale avvenuto il (OMISSIS) sulla strada provinciale (OMISSIS), allorquando la vettura Renault Cherokee, di proprieta’ del T. e condotta dalla C., si era scontrata frontalmente con l’autocarro Mercedes condotta da M.F., nonche’ dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dal M. per il risarcimento dei danni riportati dall’autocarro.

Si costituiva in giudizio la s.p.a. Winthertur Ass.ni (gia’ Intercontinentale), compagnia assicuratrice del M., mentre quest’ultimo e la Sava Leasing s.p.a., anch’essa chiamata nel giudizio d’appello, restavano contumaci.

Con sentenza depositata il 22.10.04 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione il T. e la C., con tre motivi, mentre l’Aurora Ass.ni (gia’ Winthertur) resisteva con controricorso, ed entrambe le parti depositavano anche una memoria.

All’udienza del 25.9.09 questa Corte ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti del M. e della soc. Sava Leasing e rinviava la causa a n.r. con termine di sessanta giorni a partire dall’ordinanza stessa per la notificazione ai medesimi del ricorso.

L’Aurora depositava in atti una seconda memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminata in via preliminare la questione relativa all’osservanza del termine di cui all’art. 371 bis c.p.c., per il deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio disposta nei confronti del M. e della soc. Sava Leasing all’udienza del 25.9.09.

Premesso che il termine di sessanta giorni assegnato per l’integrazione del contraddittorio era scaduto il 24.11.09, ne consegue che il deposito dell’atto suddetto nella cancelleria di questa Corte sarebbe dovuta avvenire non oltre il 14.12.09, e cioe’ entro venti giorni da quella scadenza, mentre risulta essere stata effettuato solo il 22.12.09 e, quindi, ben oltre la suddetta data del 14.12.09.

Il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile, mentre ricorrono giusti motivi, stante la natura meramente processuale della presente decisione, per compensare le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e compensate le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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