Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9435 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 20443-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO,

23/A, presso lo studio dell’avvocato CARLO COMANDE’ che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO PITRUZZELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1393/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 26/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.F., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2003 al 2003, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione in relazione alla sola presenza di una persona con funzione di apri porta, non integrante il presupposto impositivo.

Avverso la sentenza ricorre, su un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente ha depositato controricorso. Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 per non avere la CTR considerato che il contribuente si avvaleva di un dipendente, è manifestamente infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

A tale principio si è uniformato il giudice di appello, escludendo che un impiegato con funzioni esecutive di apri-porta potesse integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

Alla luce di tale principi, la sentenza impugnata è immune da censure.

Il ricorso va quindi rigettato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione all’intervento chiarificatore delle S.U.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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