Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9435 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15222/2019 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Migliaccio Luigi, per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

09/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – S.B. ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 9 novembre 2008 con cui il Giudice di pace di Napoli ha convalidato l’accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica del ricorrente disposta dal Questore di Napoli in pari data.

2. – Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositata al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

considerato che:

3. – L’unico motivo di ricorso denuncia nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., art. 12, primo paragrafo, della direttiva 2008/115/C, è e art. 13, comma 5 bis, del Testo Unico Immigrazione, censurando il decreto impugnato perchè radicalmente mancante di motivazione ovvero sostenuto da una motivazione meramente apparente.

ritenuto che:

4. Il ricorso va accolto.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, come risulta dal verbale dell’udienza all’esito della quale è stato pronunciato il decreto di convalida impugnato, sostenendo che:

-) il decreto di espulsione non era stato firmato dal prefetto ma da un viceprefetto;

-) il decreto era illegittimo per omessa traduzione nella lingua nota al ricorrente;

-) non ricorrevano le condizioni di cui dell’art. 13, comma 4 del Testo Unico Immigrazione;

-) la sua istanza volta ad ottenere il permesso di soggiorno non poteva essere considerata infondata e fraudolenta.

Orbene, trattandosi di doglianze concernenti il provvedimento espulsivo a monte, occorre rammentare che questa Corte ha da tempo chiarito che deve ritenersi che la CEDU imponga all’ordinamento interno di consentire al giudice della convalida un sindacato sulle ipotesi di illegittimità manifesta del decreto di espulsione, da individuare in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, sicchè è onere dell’interessato allegare la sussistenza di una ipotesi siffatta (Cass. 5 giugno 2014, n. 12609, in motivazione). Dunque il Giudice di pace avrebbe dovuto operare la verifica concernente la non manifesta illegittimità del decreto di espulsione.

Nel nostro caso, la motivazione che assiste il provvedimento impugnato è la seguente: “constatata la ritualità e tempestività delle notifiche; ritenuto che non sia configurabile l’ipotesi della forza maggiore, atteso che lo/a straniero/a non risulta essersi presentato all’Autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno; vista l’assenza di motivi ostativi all’esecuzione dell’espulsione… convalida”. In effetti si tratta di un modulo prestampato in cui l’intervento del giudice è consistito nel cancellare la dicitura “non convalida” e nel lasciar vivere quella “convalida”.

Ciò detto, non occorrono in verità molte parole per evidenziare come si tratti in effetti di una non-motivazione, di una paradigmatica motivazione meramente apparente, in cui il decreto è convalidato perchè si dicono sussistenti i presupposti della convalida, senza che gli argomenti difensivi sollevati dall’interessato siano stati anche soltanto approssimativamente e superficialmente presi in considerazione.

Il ricorso è accolto ed il decreto impugnato è cassata senza rinvio.

5. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

accoglie il ricorso cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, quanto a questo giudizio di legittimità, ed in Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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