Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9435 del 08/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 9435 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 6636-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;

– ricorrente contro
MICHELETTI EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VANDA PAGANETTI
BIANCHI giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 108/20/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 24/06/2011, depositata il 20/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato Bacosi Giulio difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Data pubblicazione: 08/05/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. Ezio Micheletti per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto la
domanda di rimborso IRPEF avanzata dal contribuente con riferimento alle ritenute
alla fonte effettuate dal suo datore di lavoro sull’ incentivo all’esodo versatogli a
seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

76/207 CE e la disposizione dettata dall’articolo 19, comma 4 bis, TUIR; contrasto
accertato dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21.7.05, resa nella causa
C-207/04, i cui termini sono stati ulteriormente specificati nella ordinanza della Corte
di Giustizia Europea del 16.1.08, resa nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07.
Secondo la Commissione Tributaria Regionale la domanda di rimborso era
tempestiva, in quanto il termine di cui all’articolo 38 DPR 602/73 doveva farsi
decorrere dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia Europea.
Con l’unico mezzo di ricorso la difesa erariale denuncia la violazione dell’articolo
38 DPR 602/73 in cui la Commissione Tributaria Regionale sarebbe incorsa
ancorando la decorrenza del termine di decadenza previsto da tale disposizione non
alla data in cui era stata operata la ritenuta ma alla data della pronuncia della Corte di
Giustizia.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 4.3.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione di diritto proposta dalla presente causa è stata risolta dalle Sezioni Unite
di questa Corte con la sentenza n. 13676/14, che ha affermato il principio che, nel
caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da
una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza
previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi, articolo 38 d.P.R. n. 602
del 1973) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita
istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta, o, nel caso in cui la
domanda provenga dal percettore di somme assoggettate a ritenuta, dalla data in cui
la ritenuta è stata operata; e non già dalla data, successiva, in cui è intervenuta la
pronuncia che ha sancito la contrarietà della norma impositiva„alrordinamento
comunitario.
Alla stregua di tale principio, il ricorso va accolto, la sentenza gravata va cassata e,
poiché dalla stessa risulta che la ritenuta fu operata il 31.12.03 e che la domanda di
Ric. 2012 n. 06636 sez. MT – ud. 04-03-2015
-2-

La domanda del contribuente si basava sul contrasto tra la Direttiva comunitaria

rimborso fu avanzata il 2.7.2009, ossia oltre 48 mesi dopo la percezione della somma
assoggettata alla ritenuta alla fonte, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto
del ricorso introduttivo del contribuente per essere lo stesso decaduto dal diritto al
rimborso.
Le spese si compensano, in considerazione dei non univoci precedenti di legittimità.
PQM

il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 marzo 2015
Il Cons. estensore

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e, decidendo nel merito, rigetta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA