Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9434 del 30/04/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 9434 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUGANI s.a.s. di Lugani Gustavo,

in persona del socio

accomandatario Gustavo Lugani, elettivamente
domiciliata in Roma, via delle Milizie n.9 presso lo
studio dell’Avv.Giuseppe Mattina e rappresentata e
difesa per procura a margine del ricorso
dall’Avv.Saverio Senese.
-ricorrentecontro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore

generale pro tempore.
-intimata-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria

Data pubblicazione: 30/04/2014

Regionale della Campania n.184/41/08, depositata il
24.10.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29.1.2014 dal Consigliere Roberta Crucitti;
udito per la ricorrente l’Avv.Saverio Senese;

Generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Lugani s.a.s. di Lugani Gustavo, in persona del
socio accomandatario Lugani Gustavo, propose ricorso
avverso l’avviso, con il quale veniva accertata una
maggiore IVA per infedele dichiarazione ed indebita
detrazione di imposta, rassegnando di non avere
ricevuto la notificazione dell’atto impugnato siccome
l’accertamento era stato effettuato nei confronti del
curatore fallimentare, per essere stata la società ed i
soci sottoposti alla procedura concorsuale.
Contestava, nel merito, la pretesa tributaria.
Il ricorso veniva accolto dalla Commissione
Tributaria Provinciale la quale riteneva:
-la legittimazione attiva della società fallita,
nell’inerzia del curatore fallimentare, ad impugnare
l’atto;

ricorso tempestivo (calcolando i termini dal

2

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

momento in cui il legale rappresentante della società
ne aveva ricevuto copia);
-nel merito, l’infondatezza della pretesa tributaria
perché riteneva attendibili sulla base delle fatture
prodotte le transizioni di acquisto dei materiali e di

La

decisione,

appellata

dall’Agenzia

delle

Entrate, veniva integralmente riformata dalla
Commissione Tributaria Regionale della Campania con la
sentenza indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello riteneva che la mera inerzia
da parte del curatore fallimentare non fosse
sufficiente a far “riespandere” la legittimazione della
società fallita giacchè anche la rinuncia ad agire era
espressione e manifestazione di un potere processuale,
laddove il contribuente nessuna prova aveva fornito al
proposito. La Commissione Tributaria Regionale
riteneva, comunque, l’infondatezza della domanda
perché la contribuente non aveva fornito alcuna prova
relativamente alla mancata notificazione dell’avviso di
accertamento né della data in cui ne aveva ricevuto
copia dal curatore.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, la Società fallita.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività

3

vendita dei prodotti finiti.

difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo – rubricato

violazione e

falsa applicazione degli artt.42 e 43 della legge
fallimentare artt.156 e 160 c.p.c. e art.6 legge

coma n.3, 4 e 5 c.p.c. nonché art.24 co.1 e 2 Cost.la ricorrente deduce la violazione da parte della
Commissione Tributaria Regionale delle norme indicate
in rubrica essendo stato violato il suo diritto di
difesa, in pendenza della procedura fallimentare,
atteso che gli atti impositivi furono notificati
esclusivamente al curatore fallimentare.
1.1. Il motivo è fondato. All’uopo è sufficiente
richiamare il principio già affermato da questa Corte,
ed a cui il Collegio ritiene dare seguito, secondo cui:
“L’accertamento tributario (nella specie, in materia di
IVA), se inerente a crediti i cui presupposti si siano
determinati prima della dichiarazione di fallimento del
contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale
dichiarazione è intervenuta, dev’essere notificato non
solo al curatore – in ragione della partecipazione di
detti crediti al concorso fallimentare o, comunque,
della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni
e delle attività acquisiti al fallimento – ma anche al

4

212/2000.Violazione art.16 d.p.r. 636/72 art.360 I

contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi,
anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla
definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente
abilitato ad impugnarlo,
fallimentari,

non

nell’inerzia degli organi

potendo

attribuirsi

carattere

assoluto alla perdita della capacità processuale
conseguente alla dichiarazione di fallimento, la quale
può essere eccepita esclusivamente dal curatore,
nell’interesse della massa dei creditori. Pertanto, in
caso di fallimento di una società in accomandita
semplice, il socio accomandatario dichiarato fallito ai
sensi dell’art. 147 della legge fall., in qualità di
legale rappresentante della società fallita, è
legittimato ad agire in giudizio nell’inerzia del
curatore, la cui legittimazione esclusiva a far valere
il difetto di capacità processuale dell’attore esclude
che lo stesso possa essere rilevato d’ufficio o su
eccezione della controparte li (Sez.5, Sentenza n. 5671
del 15/03/2006; id.n.4235/06; id 2910/09).
2. Il secondo motivo, con il quale la Società deduce,
ai sensi del n.4, I coma, dell’art.360 c.p.c.,
l’errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel non
rilevare l’inammissibilità dell’appello/ perché non
notificato al domicilio eletto è inammissibile non
rispondendo al requisito di spbaificità di cui all’art.

5

gi

366 comma l nn. 3) e 6) c.p.c..
Come

infatti

costantemente

ribadito

dalla

giurisprudenza di legittimità “l’esercizio del potere
di diretto esame degli atti del giudizio di merito,
riconosciuto al giudice di legittimità ove sia

comunque l’ammissibilità del motivo di censura” (cfr.
Corte cass. I sez. 20.9.2006 n. 20405), e quanto alla
sussistenza del requisito della “esposizione sommaria
dei fatti di causa” di cui all’art. 366 col n. 3)
c.p.c. “e’ necessario, in ossequio al principio di
autosufficienza del ricorso, che in esso vengano
indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli
elementi utili perchè il giudice di legittimità possa
avere la completa cognizione dell’oggetto della
controversia, dello svolgimento del processo e delle
posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover
ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi
compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un
quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la
decisione censurata e i motivi delle doglianze
prospettate” (cfr. Corte cass sez. lav. 12.6.2008 n.
15808).
Nella
vengono,

specie,

nell’illustrazione

infatti,

riportati

6

del
la

motivo
relata

non
di

denunciato un “error in procedendo”, presuppone

notificazione dell’atto di appello né, ancor prima,
viene indicato il diverso luogo ove il domicilio
sarebbe stato eletto. Inoltre, il quesito formulato ai
sensi dell’art.366 bis appare inidoneo ed inconferente
laddove deduce la violazione delle norme in materia di

3.Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi del n.5
dell’art.360 c.p.c., l’omessa valutazione da parte
della C.T.R. del merito della pretesa tributaria.
Il motivo è inammissibile. Innanzitutto per
inconducenza laddove si riporta come accertato un fatto
(notevole discrepanza tra i dati menzionati nell’avviso
in rettifica e quelli emergenti dalla documentazione
allegata) del quale in sentenza non vi è traccia non
avendo la C.T.R. esaminato il merito della controversia
in virtù dell’accoglimento dell’eccezione preliminare
di difetto di legittimazione ad agire. Inoltre, il
“fatto” decisivo ai sensi dell’art.360 n.5 c.p.c. non
viene neppure indicato dal ricorrente né in seno
all’illustrazione del motivo né, ai sensi dell’art.366
bis c.p.c., nel c.d. “momento di sintesi” formulato,
invece, quale quesito di diritto.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo
e rigettati gli altri, il ricorso va accolto con
cassazione della sentenza impugnata e rinvio a diversa

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notificazione degli atti impositivi.

IMENTEDAREGISTRAZIONE
AI SENSI DEL 1..›.P P 2 6/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. N. 5

MATERIA TRIBUTARI*
sezione della

C.T.R.

della Campania perché,

in

applicazione dei principi esposti, esamini i motivi di
appello ritenuti implicitamente assorbiti e regoli le
spese di questo grado.
P.Q.M.

rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e
rinvia,
processuali,

anche per il regolamento delle spese
a diversa Sezione della Commissione

Tributaria Regionale della Campania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
29.1.2014.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso e

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