Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9434 del 27/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 27/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 27/04/2011), n.9434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 27, presso lo studio dell’avvocato TEDESCO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dagli avvocati MALLUZZO LUIGI MARIA,

FRANCESCO SURACE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del procuratore speciale

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato

BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BOCCHINI ROBERTO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

OTIS SPEDIZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1321/2009 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 22/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. V.E. ha proposto ricorso per cassazione contro la Telecom Italia s.p.a. e la s.r.l. Otis Spedizioni, avverso la sentenza del 22 ottobre 2009, con la quale il Tribunale di Catanzaro ha accolto con gravame delle spese giudiziali l’appello della Telecom avverso la sentenza n. 1203 del 2008, con la cui il Giudice di Pace di Badolato, provvedendo sulla domanda di esso ricorrente contro la Telecom e su quella di manleva di quest’ultima verso la Otis, ha accolto la domanda del medesimo, intesa ad ottenere dalla Telecom il risarcimento del danno sofferto a causa dell’inadempimento contrattuale all’obbligo di consegnare, nel quadro del relativo rapporto di utenza, l’elenco telefonico dell’anno 2006, condannando la Telecom al pagamento di Euro 80,00 (comprensive del rimborso dell’addebito di Euro 0,96 oltre i.v.a. per costo consegna elenco) ed alle spese giudiziali, distratte a favore del difensore della parte attrice, nonche’, in accoglimento della domanda di manleva, condannato la Otis (che, secondo la Telecom era stata incaricata della consegna degli elenchi) a tenere indenne la Telecom delle conseguenze della soccombenza.

1.1. L’appello della Telecom e’ stato accolto dal Tribunale e la domanda attorea e’ stata dichiarata improponibile con riferimento all’eccezione, svolta in appello dalla Telecom, di mancato esperimento del tentativo di conciliazione presso il CORECOM competente per territorio, previsto dall’Allegato A della deliberazione n. 173/07/CONS, richiamata nelle condizioni generali di contratto predisposte dalla Telecom.

1.2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Telecom, mentre non ha svolto attivita’ difensiva la Otis.

2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, la quale e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sono state esposte le seguenti testuali considerazioni:

“… 3. – Il primo motivo deduce “nullita’ della sentenza e del procedimento, violazione degli articoli 352 c.p.c. e art. 281 sexies c.p.c. in quanto il Tribunale, quale giudice d’appello, ha deciso la causa ex art. 281-sexies c.p.c., mentre tale procedimento e forma della decisione non e’ ammissibile per il procedimento di appello;

violazione dell’art. 24 Cost.”.

Il motivo prospetta due censure.

La prima e’ articolata con l’assunto che il procedimento decisionale ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. non sarebbe applicabile al procedimento d’appello davanti al tribunale quale giudice d’appello e, quindi, al tribunale in composizione monocratica.

La seconda e’ che, quand’anche lo fosse, nella specie l’art. 281 sexies sarebbe stato applicato in modo lesivo del diritto di difesa, perche’, prima della decisione a seguito di trattazione orale, non vi sarebbe stato l’invito alle parti a precisare le conclusioni.

3.1. La prima censura presenta gradatamente una ragione di inammissibilita’ ed una di manifesta infondatezza.

3.1. – La ragione di inammissibilita’ e’ che viene argomentata prescindendo da un dato che emerge dalla motivazione della sentenza impugnata.

Ivi si legge che “istruita documentalmente, la causa era decisa, su accordo delle parti, ex art. 281-sexies c.p.c., con il deposito di note nel termine concesso”. Questo dato – per la verita’ tralasciato anche della difesa svolta dalla resistente nel controricorso – evidenzia che al procedimento decisionale ai sensi dell’art. 281 – sexies c.p.c. il Tribunale diede corso “su accordo delle parti”. Ne consegue che in disparte ogni considerazione sulla praticabilita’ e sui limiti della forma decisionale di cui a detta norma davanti al tribunale in composizione monocratica investito di un giudizio di appello – nella specie si e’ proceduto con quella forma per esplicita richiesta delle parti e, quindi, della stessa parte ricorrente.

Poiche’ all’esercizio del diritto di impugnazione diretto ad evidenziare una nullita’ del procedimento trova applicazione la regola di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo cui “la nullita’ non puo’ essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, ne’ da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente”, si estende anche al successivo esercizio del diritto di impugnazione contro la sentenza affetta da una simile nullita’, appare allora evidente che avendo l’accordo della parte ricorrente con l’altra parte costituita in appello, cioe’ la Telecom, dato luogo all’adozione da parte del Tribunale del ricordato procedimento decisionale, l’eventuale nullita’ derivante – in ipotesi – da questa scelta, in quanto indotta da un comportamento della parte qui ricorrente, non puo’ costituire oggetto di motivo di impugnazione, per difetto in capo alla parte ricorrente del potere di cui all’art. 161 c.p.c..

In disparte tale rilievo la censura, in quanto non si fa carico dell’effettiva motivazione della sentenza impugnata, appare inammissibile per cio’ solo, perche’ il motivo di impugnazione e, quindi, anche quello di cassazione, deve necessariamente articolarsi in una critica alla sentenza impugnata e, dunque, alla sua motivazione (Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

Onde si sarebbe dovuto prendere posizione sull’affermazione della sentenza impugnata dell’essersi dato corso al procedimento decisionale sull’accordo delle parti.

3.2. – La prima censura sarebbe comunque affetta da manifesta infondatezza alla stregua dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 nel significato attribuito alla proclamazione di questa norma dal recente arresto delle Sezioni Unite della Corte (Cass. sez. un. (ord.) n. 19051 del 2010): infatti, la questione dell’applicabilita’ del procedimento decisionale dell’art. 281-sexies c.p.c. in sede di appello davanti al tribunale in composizione monocratica e’ stata espressamente esaminata da questa Corte in una decisione che si e’ cosi’ espressa: “Nel procedimento d’appello davanti al tribunale, in composizione monocratica, non puo’ procedersi alla discussione orale della causa cui segua la lettura del dispositivo ex art. 281 – sexies cod. proc. civ., se una delle parti richieda, all’udienza di discussione, di disporre lo scambio delle conclusionali ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ., essendo tenuto il giudice, per espressa previsione dell’art. 352 c.p.c., u.c., a provvedere a tale adempimento e a fissare una nuova udienza di discussione nel termine previsto dalla norma, a pena di nullita’ della sentenza per violazione del diritto di difesa. (Nel caso di specie, il giudice d’appello, fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, di discussione orale e di lettura della sentenza, a tale udienza non aveva concesso il termine per lo scambio delle comparse, nonostante la richiesta di una delle parti).” (Cass. n. 6205 del 2009).

Tale precedente, com’e’ di tutta evidenza, esclude in radice la validita’ della prospettazione della parte ricorrente, la’ dove si impernia sull’assoluta inapplicabilita’ del procedimento decisionale in oggetto al giudizio di appello del tribunale monocratico.

Parte ricorrente si sarebbe dovuta confrontare con tale precedente, al quale la Corte, occorrendo, dovrebbe dare continuita’.

3.3. – La seconda censura – in disparte ogni valutazione sulla sua correttezza, per la verita’ piu’ che dubbia, atteso che la scissione fra udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione e decisione orale e’ nell’ari. 281 – sexies, comma 1 solo eventuale, dipendendo dall’istanza di parte – e’ inammissibile per palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, che, com’e’ noto, costituisce il precipitato normativo del principio di’ autosufficienza. Infatti, il ricorso omette di indicare specificamente lo svolgimento processuale (gli atti processuali relativi) anteriore all’udienza in cui ebbe luogo la decisione, di modo che il suo asserto dell’essere stata omessa la precisazione delle conclusioni non e’ supportato dai necessari riferimenti (tanto piu’ che nel verbale dell’udienza di decisione, che e’ l’unico richiamato ed indicato specificamente, si fa riferimento a note depositate, cosi’ lasciando intravedere che l’udienza in cui avvenne la decisione e cui parte ricorrente non comparve era stata fissata per la precisazione delle conclusioni). Al riguardo, si rinvia alla consolidata giurisprudenza di questa Corte sull’esegesi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; Cass. sez. un. n. 7161 del 2010, da ultimo; Cass. n. 4201 del 2010 in riferimento agli atti processuali).

4. Il secondo motivo denuncia “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione art. 8 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti, approvato con Delibera dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni 173/07/CONS.”.

Vi si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto indimostrato l’esperimento, anteriormente all’inizio della lite in primo grado, del tentativo di conciliazione previsto dal detto regolamento. Si sostiene sia che l’esperimento sarebbe stato dimostrato da una non meglio individuato attestazione di invio a mezzo posta dell’istanza al CORECOM competente, sia che erroneamente il Tribunale avrebbe considerato indimostrato la condizione di procedibilita’ per non essere stata data prova della comunicazione dell’istanza conciliativa alla controparte. Sotto questo secondo profilo si sottolinea che il detto Regolamento prevede che l’attivazione del contraddittorio debba curarsi da parte del CORECOM. 4.1. – Il primo rilievo e’ inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, giacche’ non solo non si e’ riprodotto il contenuto della non meglio individuata attestazione, ma nemmeno si e’ detto in quale sede e come nel giudizio di merito venne prodotto e, soprattutto se e dove sia stato prodotto in questa sede di legittimita’, al fine di consentirne alla Corte l’esame, sicche’ viene in rilievo la giurisprudenza di questa Corte gia’ citata al precedente punto 3.3. Al riguardo, in disparte l’assoluta mancanza di individuazione anche degli stessi estremi della indicazione del documento come “scritto”, cioe’ nella sua consistenza materiale, si rileva che in chiusura dell’esposizione del ricorso e prima delle sue conclusioni, si dice che il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, sarebbe fondato sui seguenti atti e documenti: – doc. n. 1 verbale di udienza del 22/10/2009; – doc. n. 2 fascicolo produzione al Giudice di Pace di Badolato, – doc. n. 3 fascicolo produzione al Tribunale di Catanzaro. Ma, com’e’ di tutta evidenza, in tali indicazioni – in disparte l’incomprensibilita’ del riferimento al Giudice di Pace di Badolato – nessun riferimento specifico si rinviene al documento di cui trattasi.

4.2. – Il secondo rilievo (che, nonostante qualche ambiguita’ espositiva della sentenza, sembra corrispondere a decisum, atteso che, pur non avendo espressamente il Tribunale detto che compete all’istante di attivare il contraddittorio nei riguardi della controparte operatore, l’addebito della mancata prova della “comunicazione”, in quanto e’ fatto prima di quello della mancata dimostrazione della presentazione, parrebbe giustificare che quello sia stato il convincimento) e’ manifestamente fondato, ma puo’ comportare solo la correzione della motivazione della sentenza impugnata, senza pero’ incidere sul suo dispositivo.

Le modalita’ di proposizione dell’istanza di conciliazione prevista dal citato Regolamento sono fissate dall’ari 7, commi 3 e 4 di esso, dopo che i due commi precedenti ne hanno indicato il contenuto.

Il comma 3 cosi’ dispone: “L’istanza, a pena di inammissibilita’, e’ sottoscritta dall’utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, ed e’ consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.”. Il comma 4, a sua volta precisa: “L’istanza puo’ anche essere inoltrata compilando il formulario UG, disponibile sul sito ufficiale dell’Autorita’ (www.agcom.it) e presso gli uffici dei Co.re.com.”.

L’attivazione del contraddittorio con l’operatore, cioe’ con la controparte, e’, invece, rimessa dal successivo art. 8 al CORECOM, il quale, sotto la rubrica “Avviso di convocazione delle parti”, nel comma 1, dispone che “Il Co.re.com, verificata l’ammissibilita’ della domanda, comunica alle parti, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza e con le medesime modalita’ di cui all’art. 5, comma 6, l’avviso di convocazione per l’esperimento del tentativo di conciliazione, da tenersi non prima di sette giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione.”.

Stante le emergenze di tali previsioni il Tribunale ha errato nel pretendere dalla parte qui ricorrente la prova della comunicazione di sua iniziativa della sua istanza di conciliazione alla Telecom, perche’ essa non ne aveva l’onere.

L’errore, tuttavia, non e’ stato decisivo, perche’ il Tribunale ha anche ritenuto che la condizione di procedibilita’ non fosse stata dimostrata per non essere stata data prova della presentazione dell’istanza. Punto questo su cui vale la ragione di inammissibilita’ dianzi indicata.

4.3. – Il ricorso dovrebbe, conclusivamente dichiararsi manifestamente infondato, dato il concorso di una ragione di manifesta infondatezza riguardo al primo motivo e di inammissibilita’ e di correzione della motivazione quanto al secondo.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali, del resto, non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso e’, pertanto, rigettato e la motivazione della sentenza impugnata si intende corretta nei termini indicati dal dispositivo, sulla base del principio di diritto emergente dall’art. 8 cola’ citato.

D’altro canto la Corte ha gia’ deciso ricorsi di identico tenore con le ordd. n. 2024 del 2011 e n. 2025 del 2001.

Al riguardo il Collegio intende, pertanto: a) dare continuita’ all’orientamento sull’art. 366 c.p.c., n. 6; b) dare continuita’ al principio di diritto espresso da Cass. n. 6205 del 2009; c) affermare il principio di diritto che comporta la correzione della motivazione, secondo cui “In tema di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettroniche ed utenti, previste dal Regolamento approvato con Delibera dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni 173/07/CONS, l’attivazione del contraddittorio con l’operatore, cioe’ con la controparte, e’ rimessa dall’art. 8, comma 1, del detto regolamento al CORECOM. Ne consegue che la prova della comunicazione all’operatore non puo’ essere accollata alla parte che ha proposto l’istanza di conciliazione, perche’ essa non ha l’onere di procedervi”.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro ottocento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2011

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