Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9434 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16834-2015 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIO CARPINELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3740/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che S.V. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Campania che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima la cartella emessa a carico del contribuente concernente un credito fiscale non indicato nella dichiarazione dei redditi;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memorie;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è manifestamente inammissibile trattandosi di censura non proposta in fase di appello;

Considerato che il secondo motivo, con il quale viene prospettato l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio è inammissibile, avendo il ricorrente inammissibilmente prospettato sotto il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5 una violazione di legge;

Considerato che il ricorso va pertanto rigettato e che le spese seguono la soccombenza, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta l’appello e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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