Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9434 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.12/04/2017), n. 9434
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16834-2015 proposto da:
S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
MARIO CARPINELLI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3740/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il
22/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che S.V. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza della CTR Campania che, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima la cartella emessa a carico del contribuente concernente un credito fiscale non indicato nella dichiarazione dei redditi;
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è manifestamente inammissibile trattandosi di censura non proposta in fase di appello;
Considerato che il secondo motivo, con il quale viene prospettato l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio è inammissibile, avendo il ricorrente inammissibilmente prospettato sotto il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5 una violazione di legge;
Considerato che il ricorso va pertanto rigettato e che le spese seguono la soccombenza, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta l’appello e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 1000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017