Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9434 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15178/2019 proposto da:

Dublevskyy Yuriy, elettivamente domiciliato in Roma Via Appia Nuova,

439, presso lo studio dell’avvocato Cesario Antonio, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), Questore Provincia Roma;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. – B.Y. ricorre nei confronti del Ministero dell’interno nonchè del Questore di Roma “avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 27 febbraio 2019… con il quale si è provveduto a convalidare la “Richiesta di convalida provvedimento Misure Alternative di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis e successive modifiche finalizzate all’esecuzione del decreto di espulsione” emessa dalla Questura di Roma”.

2. – Non svolgono difese le amministrazioni intimate.

Considerato che:

3. – Sotto la dicitura “motivo del ricorso”, il ricorrente denuncia “violazione di legge e del diritto di difesa del ricorrente”.

Dopo di che il motivo si apre con la narrazione della circostanza del suo accompagnamento presso gli uffici della Questura ove gli era stato notificato un decreto di espulsione da parte del Prefetto nonchè la richiesta di convalida delle misure alternative finalizzate all’esecuzione del decreto di espulsione. Si aggiunge che “il tutto avviene in assenza di un interprete in lingua madre e gli atti sono riportati oltre che in lingua italiana anche in lingua inglese, francese e spagnola, lingue completamente sconosciute al ricorrente”. Si prosegue evidenziando che l’udienza dinanzi al Giudice di pace si era tenuta “in un giorno in cui il ricorrente doveva presentarsi al Commissariato per la misura alternativa dell’obbligo di firma (mercoledì) e che della fissazione dell’udienza, il sig. K.R. non ne ha avuto alcuna comunicazione e che la stessa udienza si è tenuta, contrariamente a come previsto dalla legge, senza la presenza di un difensore, come si evince dallo stesso verbale… Infine: alcuna notifica di detta convalida è mai stata effettuata nei confronti del ricorrente o del difensore d’ufficio nominato in sede di notifica del decreto di espulsione”.

ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

Si tratta di magmatiche considerazioni di fatto, non si sa neppure se pertinenti alla posizione del ricorrente, o a quella dello sconosciuto sig. K.R., citato in ricorso, che sovrappongono in modo inestricabile censure concernenti distinti provvedimenti, e cioè tanto il provvedimento di espulsione, che non è oggetto dell’impugnazione, del quale per la verità nulla si sa, quanto il provvedimento di convalida della misura alternativa.

In breve, difetta nel ricorso il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, ossia l’indicazione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.

5. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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