Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9433 del 17/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 17/04/2018, (ud. 25/01/2018, dep.17/04/2018),  n. 9433

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente non ha spiegato difese scritte, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR della Toscana, relativa alla revoca delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, conseguente al mancato trasferimento della residenza nel termine previsto dall’art. 1, parte 1, nota 2 bis, n. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, relativa a un immobile in corso di costruzione.

La ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. i parte 1, nota 2 bis, n. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto che il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, presso il comune ove è ubicato l’immobile, in riferimento al quale il contribuente ha richiesto le agevolazioni “prima casa”, decorresse dall’ultimazione dei lavori, in particolare, dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione e ultimazione degli stessi e non dalla stipula dell’atto.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

La censura è fondata.

Secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette “prima casa” postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, che quest’ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto, altrimenti verificandosi l’inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.” (Cass. n. 7067/14, 13148/16, 20066/15, 2527/14, 9776/2009, sez. un.n. 1196/00).

Non conforme a tali principi è la decisione impugnata, laddove la CTR, nell’ipotesi d’immobile in corso di costruzione, senza individuare un specifica e obiettiva causa di forza maggiore, avrebbe ritenuto che il termine di 18 mesi doveva tenere conto delle “lungaggini” burocratiche. Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito di cassazione a seguito dell’alterno esito rispetto al precedente giudizio, ponendosi a carico del contribuente le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 25 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2018

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