Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9433 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13893/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di

cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Sannoner Vittorio,

per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS), Prefettura Foggia Ufficio

Territoriale Governo, elettivamente domiciliati in Roma via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di FOGGIA, depositata il

05/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – S.S., (OMISSIS), ricorre per due mezzi, nei confronti del Prefetto di Foggia, contro l’ordinanza del 5 marzo 2019 con cui il Giudice di Pace di Foggia ha respinto il suo ricorso avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto, unitamente al conseguente ordine emesso dal Questore di Foggia di lasciare il territorio dello Stato.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

considerato che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, censurando l’ordinanza impugnata per aver omesso di considerare che il ricorrente non parlava l’italiano nè nessuna delle lingue veicolari, non essendovi peraltro ostacolo a che l’autorità provvedesse alla convocazione di un interprete a conoscenza della sua lingua madre, il Diakhanke.

Il secondo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 1, censurando l’ordinanza impugnata per aver omesso di considerare che il provvedimento di espulsione non era stato sottoscritto dal Prefetto ma dal Capo gabinetto della prefettura, essendo in ogni caso il provvedimento illegittimo anche per la mancata indicazione della eventuale delega.

Il terzo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, censurando ordinanza impugnata poichè non direbbe nulla sull’irrevocabilità del provvedimento giurisdizionale di rigetto della domanda di protezione internazionale, con la conseguenza che nulla verrebbe affermato per escludere che detta domanda possa essere ancora sub iudice o possa essere reiterata.

ritenuto che:

4. – Il ricorso è infondato.

4.1. – Il primo mezzo è infondato.

L’omessa traduzione del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, o in quella c.d. veicolare, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, comporta la nullità del provvedimento espulsivo, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana o altra lingua nella quale il decreto è stato tradotto, circostanza accertabile anche in via presuntiva e costituente accertamento di fatto censurabile nei ristretti limiti dell’attuale disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 31 gennaio 2019, n. 2953).

Nel caso in esame afferma l’ordinanza impugnata che il ricorrente “ha dichiarato alla P.S. di conoscere la lingua italiana e di preferire la notifica degli atti della lingua inglese, così come è stato fatto, lingua che tra l’altro risulta essere quella ufficiale del Ghana”.

Trattasi di accertamento di fatto insindacabile in questa sede.

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

E’ cosa nota che il Prefetto ben può delegare ad altro funzionario la sottoscrizione del decreto di espulsione. Ciò detto, non solo il difetto di indicazione della delega nel corpo del provvedimento non la invalida (ex multis Cass. 29 marzo 2018, n. 7873), ma, anzi, più esattamente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nessuna norma impone l’indicazione della delega nel provvedimento (v. per es. Cass. 25271/2010, in motivazione). D’altronde, è chi impugna il provvedimento del Prefetto, deducendone l’illegittimità per insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del Prefetto o del Vice-Prefetto vicario, ha emesso il provvedimento, che ha l’onere di provare detto fatto negativo, con la conseguenza che, nel caso in cui non riesca a procurarsi la pertinente attestazione da parte dell’Amministrazione, è tenuto a sollecitare il giudice ad acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c., ovvero ad avvalersi dei poteri istruttori di cui alla L. 24 novembre 1989, n. 689, art. 23, comma 6, presso l’Amministrazione medesima, la quale non può esimersi dalla relativa risposta. Ne consegue ulteriormente che, se l’opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento non può reputarsi superata (Cass. 11283/2010, 23073/2016, 20972/2018, riguardanti l’analogo provvedimento prefettizio di ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria).

Ma, al di là dell’erronea impostazione giuridica della doglianza, essa è in realtà ancor prima inammissibile perchè non si misura con la ratio decidendi che sostiene il provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, difatti, in disparte l’evidente erroneità dell’assunto del ricorrente secondo cui il Prefetto non potrebbe delegare ad altri l’adozione del provvedimento, sta di fatto che il Giudice di pace ha espressamente affermato che la prefettura aveva ottemperato alla richiesta formalità, e cioè, in altre parole, aveva dato conto in sede di opposizione dell’esistenza della delega, motivazione con la quale la censura non si cimenta, con conseguente sua inammissibilità.

4.3. – E’ inammissibile il terzo mezzo.

In tema di controversie relative all’impugnazione del decreto di espulsione prefettizio, lo straniero è onerato della prova documentale della proposizione della domanda di protezione internazionale, non potendo, per converso, il giudice di merito annullare il provvedimento di espulsione sulla base della sola asserzione dello straniero stesso (Cass. 26 ottobre 2018, n. 27181).

Nel caso in esame, il provvedimento impugnato dà atto che la domanda di protezione internazionale era stata respinta dalla competente Commissione territoriale e che il diniego era stato confermato in sede di gravame, mentre il ricorrente neppure allega che il procedimento fosse ancora pendente, ovvero che la domanda sia stata reiterata.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanne il ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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