Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9432 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 22/05/2020), n.9432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21405/2013, promosso da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

P.G., assistita e difesa dall’avv. Pier Luigi Tiberio ed

elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale

Cardinal Ginnasi, 8;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 44/2012 emessa il 19 giugno 2012

dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, avente

ad oggetto gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) della Direzionale

provinciale dell’Agenzia delle entrate di Forlì-Cesena, per i.v.a.,

i.r.pe.f. e i.r.a.p. 2005 e addizionali.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Gli accertamenti in oggetto trassero origine dalla dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2006, presentata per l’anno d’imposta 2005, nella quale P.G., titolare di partita I.V.A. con codice attività 74111 “Attività degli studi legali”, aveva indicato al quadro RE compensi pari a 0,0 Euro, a fronte di componenti negativi di reddito da lavoro autonomo per Euro 11.945,00.

Dall’istruttoria compiuta dall’Agenzia delle Entrate emerse che per gli anni d’imposta 2003, 2004, 2005 la contribuente era risultata non congrua agli studi di settore (relativi all’attività degli studi legali) e che nel 2004 aveva richiesto ed ottenuto un mutuo ipotecario per 130.000,00 Euro e ricevuto in donazione un fabbricato per un valore di Euro 50.000; nel 2005 aveva registrato tre contratti di locazione e aveva acquistato un fabbricato per Euro 61.000,00. Avviata un’indagine finanziaria, la contribuente fu invitata a depositare le scritture contabili e a fornire chiarimenti sulle operazioni attive e passive risultanti dalle indagini bancarie; richieste e invito ai quali la contribuente non diede seguito.

Con il conseguente accertamento, eseguito a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, il reddito fu rettificato sulla base dei movimenti degli otto conto correnti riferibili alla contribuente.

Gli accertamenti, impugnati davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, sono stati da questa annullati in ragione della specifica e anomala situazione professionale e familiare, del suo coinvolgimento forzato in operazioni usurarie che l’avrebbero resa intestataria solo fittizia di operazioni finanziarie e delle sue funzioni onorarie di giudice di pace, che avrebbero reso margina& la sua attività libero professionale.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la sentenza di primo grado sul rilievo, ritenuto assorbente, per cui, non svolgendo la contribuente funzioni libero professionali, l’accertamento non si sarebbe potuto fondare sullo studio di settore riguardante gli studi legali.

Per cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che ha confermato quella di primo grado, ricorre per tre motivi l’Agenzia elle Entrate.

Resiste con controricorso la contribuente.

Per la trattazione è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 18.12.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1, c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 168 del 2016.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo la ricorrente deduce “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”; con il secondo motivo deduce “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” perchè la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, nel ritenere inapplicabile lo studio di settore, non ha tenuto conto che l’accertamento si era fondato anche sui dati emersi dall’Anagrafe Tributaria e sulle indagini bancarie, nonchè sul fatto che la contribuente non si era presentata a rendere spiegazioni sia dei primi che delle seconde; e perchè la sentenza non ha adeguatamente spiegato perchè l’attività di giudice di pace non consentisse lo svolgimento dell’attività professionale.

Questi primi due motivi devono essere trattati unitariamente, perchè attengono entrambi alla motivazione dell’accertamento e ai suoi presupposti.

Essi sono fondati.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto erroneamente che l’inapplicabilità dello studio di settore invalidasse alla radice l’accertamento e ne ha confermato l’annullamento, trascurando che esso si era fondato anche sull’incompatibilità fra i redditi dichiarati e gli acquisti immobiliari intervenuti, sulla disponibilità di molteplici conti correnti bancari e, infine, sulla mancata risposta della contribuente all’invito formulatole per dare spiegazioni sia dei dati forniti dall’anagrafe tributaria sia dei movimenti bancari. Motivi sufficienti, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e comma 2, lett. d) bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, a supportare l’accertamento eseguito.

Le eccezioni che su questo punto sono state riproposte dalla contribuente, riguardanti l’omessa allegazione all’avviso di accertamento delle autorizzazioni alle indagini bancarie e l’omessa instaurazione di un contraddittorio effettivo con la contribuente dopo le indagini bancarie e prima dell’accertamento, sono infondate. Nessuna norma prevede infatti che all’avviso di accertamento debba essere allegato l’autorizzazione agli accertamenti bancari, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 6 bis).

Anzi, secondop la giurisprudenza di questa Corte (Cass., 13353/’18; Cass., 9480/’18), neppure la mancanza di autorizzazione implica, automaticamente, l’invalidità dell’indagine bancaria: a fortiori, deve desumersi, la sua mancata allegazione all’accertamento.

Riguardo al contraddittorio, esso fu tentato dall’Amministrazione mediante l’invio di questionario e l’invito a comparire ritualmente notificati. Nessuna norma, peraltro, a fronte di atti formalmente notificati, impone al notificante di compiere ulteriori ricerche nel caso di inattività del notificato. Si aggiunga che In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., sez. U, 24823/2015).

Il terzo motivo, con il quale la ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e dell’art. 32, comma 1, n. 7), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” con riferimento alla presunzione legale ivi contenuta e alla distribuzione dell’onere della prova, è assorbito dall’accoglimento dei primi due; fermo restando che la Commissione Tributaria Regionale, alla quale il procedimento deve essere rinviato, nella valutazione dei dati emersi dalle indagini bancarie dovrà tener conto che all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, le operazioni bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti (Cass., 29572/2018; Cass., 1519/2017).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale per l’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019

Depositato in cancelleria il 22 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA