Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9432 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2752-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2221/13/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, la quale aveva accolto il ricorso proposto da Z.G. avverso l’avviso con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva accertato, ai fini IRPEF dell’anno di imposta 2000, la sussistenza di plusvalenze conseguite per interposta persona attraverso tre società portoghesi.

Il Giudice di Appello – preso atto della decisione di questa Corte che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il diniego opposto ad istanza di condono – ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza della potestà di accertamento, reputando sufficiente, al fine dell’esclusione dell’applicazione della proroga biennale, la mera presentazione dell’istanza di condono.

Avverso la sentenza, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.

Il contribuente non resiste.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo – prospettante violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 10 – è fondato alla luce dei principi consolidati in materia e, di recente, ribaditi da questa Corte per cui la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 opera, “in assenza di deroghe contenute nella legge” sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo (Cass. nn. 23749/2015, 17395/2010, 19725/2013, 8838/2014, 22921/2014, 21190/2014, 5645/2015, 16613/2015; Cass. 16964 del 11/08/2016). Ciò perchè, come rilevato dalla Corte costituzionale, con la sentenza 356 del 2008 con cui ha dichiarato infondata la questione di legittimita sollevata in merito all’art. 10 cit., il meccanismo di proroga e, in sostanza, finalizzato a tutelare il preminente interesse dell’Amministrazione finanziaria al regolare accertamento e riscossione delle imposte nei confronti del contribuente che non si avvalga dell’agevolazione, indipendentemente dalla circostanza che quest’ultimo non si sia avvalso, per qualsiasi ragione (giuridica o di fatto), della stessa agevolazione.

E’, pertanto, evidente l’errore in diritto commesso dal Giudice di appello il quale ha ritenuto l’inapplicabilità della detta proroga malgrado l’istanza fosse stata dichiarata inammissibile proprio perchè il contribuente non si era avvalso della possibilità di condonare l’annualità 2000.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, per il riesame e l’esame delle questioni ritenute assorbite, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà, anche sulle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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