Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9431 del 22/05/2020

Cassazione civile sez. trib., 22/05/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 22/05/2020), n.9431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13176-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FI.RA EDILIZIA COSTRUZIONI DI F.S. & C SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 161/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 11/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. In qualità di legale rappresentante e socia accomandataria della società contribuente, la sig.a S.F. il 22 maggio 2008 era attinta da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2004 a fini Iva e Irap, segnatamente per Iva agevolata in assenza di prova di regolare contratto d’appalto ovvero per vendita a soggetti diversi da soci di cooperativa, oltre a costi non documentati sia di lavori presso terzi che di assicurazione, nonchè di autoveicoli (leasing), di cancelleria e stampati.

Il primo grado rigettava le doglianze della contribuente che erano invece apprezzate parzialmente dal giudice dell’appello, ove le pretese dell’Ufficio erano rimodulate sotto diversi profili: ritenendo corretta l’applicazione dell’aliquota Iva al 4% su appalto di costruzioni immobiliari a favore di operatori del settore o soci di cooperative, incolpevole essendo il costruttore delle vicende degli acquirenti; correggendo un errore materiale sulla ripresa a tassazione delle fatture per lavori svolti (e non incassati); confermando la ripresa a tassazione peri costi di assicurazione e leasing autovetture.

Ricorre per cassazione l’Ufficio affidandosi ad unico motivo, mentre è rimasta intimata la contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare di rito occorre rilevare la nullità della notifica del ricorso per cassazione. Dall’esame delle carte regolamentari versate in atti, emerge che sia stata tentata notifica a mani presso il domicilio eletto della contribuente, senza rinvenire alcuno, donde è stato lasciato avviso e spedita raccomandata ex art. 140 c.p.c., della quale peraltro non vi è nè indicazione del numero, nè dell’esito.

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (così Cass. VI – 2, n. 18361/2018).

Mancando la prova dell’esito della raccomandata ex art. 140 c.p.c., il ricorso dev’essere dunque dichiarato inammissibile per nullità della notifica.

Non vi è luogo a pronunciare sulle spese in assenza di attività difensiva di parte contribuente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.(NDR: testo originale non comprensibile).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019

Depositato in cancelleria il 22 maggio 2020

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