Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9431 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12037-2009 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato presso la Cancelleria

della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. NICODEMO

MARIANO per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SGS ITALIA S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, via DI RIPETTA

n. 22, presso lo studio dell’avvocato MASCARO MARIA ANTONELLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATENACCIO CARLO per

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1133/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANTA,

depositata il 26/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato PAGANOTTO MASSIMO per delega ATENACCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

F.S. si rivolse al giudice del lavoro di Siracusa impugnando il licenziamento per giusta causa irrogatogli dal datore SGS Italia s.p.a., con l’accusa di aver sottratto un quantitativo di dieci litri di benzina dai depositi della Raffineria Isab Impianti Nord di ERG s.p.a., ove egli aveva svolto mansioni di operaio specializzato addetto alla campionatura dei combustibili.

Rigettata la domanda, il lavoratore propose appello ritenendo insussistente la giusta causa in ragione sia della sua buona fede – ritenendo egli che il bene sottratto fosse privo di valore economico – che della modestia del quantitativo di carburante.

Con sentenza 30.10-26.11.08 la Corte di appello di Catania, rigettava l’appello ritenendo che il comportamento posto in atto dal dipendente aveva gravemente leso il rapporto fiduciario intercorrente tra di lui ed il datore, non solo per il suo carattere fraudolento, ma anche in considerazione del fatto che il carburante era di proprietà di un terzo (ERG spa), cui SGS Italia era legata da un contratto di servizi.

Proponeva ricorso l’attore t chiederla cassazione della sentenza deducendo tre motivi: a) violazione degli artt. 112, 132 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, non recando essa l’indicazione del nominativo di uno dei difensori dell’appellante, delle conclusioni presentate e delle istanze istruttorie sottoposte al giudice; b) violazione dell’art. 2119 c.c. in quanto la valutazione del comportamento del dipendente non avrebbe tenuto dell’elemento soggettivo e, in particolare, della buona fede; c) violazione dell’art. 2106 c.c. in ragione della sproporzione della sanzione espulsiva in relazione alla buona fede del dipendente.

Si difendeva con controricorso SGS Italia s.p.a..

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso non è fondato.

Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ritiene che la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o una omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (v. per tutte Cass. 23.2.07 n. 4208).

Analogamente l’omessa o inesatta indicazione del nome del difensore di alcuna delle parti produce nullità della sentenza solo se riveli che il contraddittorio non si è regolarmente costituito, a norma dell’art. 101 c.p.c.; altrimenti, vertendosi in una ipotesi di mero errore materiale, essa da luogo ad una mera irregolarità emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (Cass. 17.11.06 n. 24494).

Sulla base di questi parametri giurisprudenziali, deve rilevarsi che le denunciate omissioni non danno luogo alle indicate conseguenze negative, di modo che le stesse vanno considerate mere irregolarità formali da cui non deriva nullità.

Quanto al secondo e terzo motivo, deve rilevarsi che questa Corte ha affermato che “per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento … occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare” (Cass. 19.8.03 n. 12161) e che l’accertamento in punto di gravità è riservato “all’apprezzamento del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ovvero, in riferimento alle pattuizioni collettive, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale” (Cass. 11.3.04 n. 5013 e 7.4.04 n. 6823).

Nel caso di specie il giudice di merito ha proceduto ad esauriente motivazione in quanto, dopo aver valutato le modalità del comportamento ed aver escluso la buona fede (non configurabile in un operaio tecnico addetto alle lavorazioni), ha congruamente concluso che l’illecito impossessamento del carburante e le sue modalità clandestine – circostanze aggravate dal fatto che il carburante fosse di proprietà di un terzo cui il datore stesso era legato da un rapporto contrattuale – fossero motivi idonei a giustificare la cessazione del rapporto fiduciario tra il dipendente ed il datore.

Non avendo con la sua memoria parte ricorrente aggiunto elementi di valutazione ulteriori a quelli già dedotti con l’atto di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.500 (millecinquecento) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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