Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9431 del 17/04/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 17/04/2018, (ud. 24/01/2018, dep.17/04/2018),  n. 9431

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria, nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, il ricorrente impugnava la sentenza della CTR del Friuli Venezia Giulia, relativa ad alcuni avvisi d’accertamento Irap per il periodo d’imposta dal 2008 al 2011.

Con il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perchè connessi, il ricorrente, da una parte deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e dall’altro, il vizio di motivazione, per essere stato omesso l’esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul medesimo profilo di censura, in quanto, erroneamente i giudici d’appello avrebbero ritenuto valido l’avviso impugnato, benchè sottoscritto da funzionario privo della qualifica richiesta (v. p. 6 del ricorso) e con una delega, impersonale, generica e priva del termine di validità (v. p. 7 del ricorso).

Con un terzo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello, in violazione della norma di cui alla rubrica hanno ritenuto sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione, dall’ammontare dei costi (anche in rapporto all’ammontare dei compensi) e dalle presenza di prestazioni fornite da terzi senza verificarne in concreto natura e finalità.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. Il primo motivo e secondo motivo sono inammissibili, per difetto di autosufficienza, ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto, in riferimento sia all’eccezione del difetto della qualifica richiesta in capo al funzionario che ha sottoscritto l’atto, sia in riferimento all’eccezione del difetto della delega a sottoscrivere il medesimo atto, perchè impersonale e generica, il contribuente non ha dimostrato di aver coltivato la doglianza fin dal ricorso introduttivo, benchè abbia dichiarato alla p. 7 di aver sollevato tali questioni negli scritti difensivi, ma senza riportare e “localizzare” la censura, pertanto, appare fondata l’eccezione dell’ufficio che trattasi di motivi nuovi.

Il terzo motivo è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016, Cass. n. 18881/16), inoltre, l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese non è indice di autonoma organizzazione (Cass. ord. n. 23557/16) e neppure le spese per beni strumentali (Cass. ord. n. 23552/16); vedi, inoltre, Cass. n. 25831/16, resa inter partes.

Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno ritenuto determinante la presenza e l’ammontare dei compensi a terzi per prestazioni inerenti all’attività professionale del contribuente, senza un esame del concreto apporto di tali prestazioni all’effettivo svolgimento dell’attività del contribuente, senza cioè, verificare se il coinvolgimento di tali professionalità, fosse o meno estraneo al bagaglio professionale del contribuente (Cass. ord. n. 1820/17); inoltre, i medesimi giudici d’appello non hanno indicato da dove avessero tratto il convincimento che tali apporti fossero non occasionali.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia, in diversa composizione.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2018

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