Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9431 del 12/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.12/04/2017), n. 9431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1544-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1221/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’Emilia Romagna, depositata il 10/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di V.A. dell’avviso di accertamento relativo ad Irpef dell’anno di imposta 2003, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, riformava la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso introduttivo. In particolare, il Giudice di appello, accoglieva il secondo motivo di impugnazione, ritenendo che, nella specie, non fosse applicabile l’istituto del raddoppio dei termini perchè l’Ufficio non aveva prodotto in giudizio la denunzia per reati fiscali.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate affidandosi ad unico motivo.
Il contribuente non resiste.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo si deduce l’omesso esame da parte della C.T.R. del fatto, emergente dall’avviso di accertamento, che il raddoppio dei termini non trovava giustificazione nella pendenza del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Bologna per fatti diversi da quelli tributari ma nella specifica ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2.
Il motivo è fondato laddove dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si evince che il Giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo (contenuto nell’avviso di accertamento) che l’ufficio aveva ravvisato l’obbligo di denuncia per il reato di dichiarazione fraudolenta D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017