Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9431 del 09/04/2021

Cassazione civile sez. I, 09/04/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 09/04/2021), n.9431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12893/2019 proposto da:

V.G.D.A., elettivamente domiciliato in Roma,

presso la Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Migliaccio

Luigi;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Napoli;

– intimati –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, depositata il

19/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/02/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. – V.G.D.A., cittadino (OMISSIS), ricorre per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti del Ministero dell’interno e del Prefetto di Napoli, contro l’ordinanza del 19 ottobre 2018 con cui il Giudice di pace di Napoli ha respinto la sua opposizione avverso il decreto di espulsione adottato nei suoi confronti dal Prefetto.

2. – Non svolgono difese le amministrazioni intimate, nessun rilievo potendosi ascrivere ad un atto di costituzione del Ministero per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

considerato che:

3. – L’unico mezzo denuncia violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU, art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo, artt. 3, 5, art. 7, comma 2, artt. 9 e 14 della Direttiva 2008/115/CE, artt. 10, 31 e 117 Cost., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis e art. 28, comma 3, nonchè falsa applicazione dell’art. 19, comma 2, lettera d) del testo unico immigrazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando l’ordinanza impugnata per aver omesso di considerare i legami familiari del destinatario dell’espulsione, affermando in modo immotivato ed apodittico che egli non risultava convivere con la sua compagna B.C.K.J. ed il loro figlio minore, nato il (OMISSIS), B.E.A..

ritenuto che:

4. – Il motivo va respinto.

Premesso che la censura non pone in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, avendo del resto lo stesso Giudice di pace mostrato di avere piena contezza dell’esigenza di tutela, con carattere di priorità, del superiore interesse del fanciullo, sancita dall’art. 28 del testo unico immigrazione, sicchè essa si colloca al di fuori del perimetro del vizio di violazione di legge, e va piuttosto riqualificata come volta a far constare il difetto, a sostegno dell’ordinanza, di una motivazione tale da soddisfare il parametro del minimo costituzionale (“la deduzione del Giudice di pace circa la mancata convivenza dell’espellendo con i membri della propria famiglia appare apodittica e sfornita da elementi di prova”), è tuttavia da osservare che il denunciato vizio motivazionale non sussiste.

Ed invero, il ricorrente afferma a pagina 1 del ricorso che “attualmente il nucleo familiare convive a (OMISSIS)”, e ripete a pagina 7 che il ricorrente “era (ed è) convivente con la sua compagna… e con il figlio minore…”, ma non spiega quali elementi di giudizio, tali da suffragare l’assunto, fossero stati acquisiti agli atti (e cioè: non v’è nulla, nel ricorso, che valga a testimoniare la veridicità della affermazione, questa sì apodittica, della convivenza del V.G. con la compagna ed il figlio), sicchè viene a cadere lo stesso addebito di motivazione sostanzialmente omessa, dal momento che l’affermazione secondo cui il ricorrente “non risulta convivere con i predetti”, in difetto di elementi istruttori di segno contrario, non richiedeva, evidentemente, ed anzi non poteva esporre, alcuna ulteriore precisazione.

Dopodichè, la successiva affermazione del giudice di merito secondo cui era evidente “l’assoluto disinteresse dello straniero all’unità familiare” costituisce giudizio di merito sottratto al sindacato di questa Corte, e che, per la verità, non è stato neppur censurato.

5. – Nulla per le spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2021

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