Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9430 del 21/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 21/04/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 21/04/2010), n.9430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12007-2009 proposto da:

P.A., M.D., S.E., O.

P., R.M.G., F.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, via SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio

dell’avvocato MELE CATERINA, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato STACUL ANDREAS;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente

domiciliato in ROMA, via DELLA FREZZA 17, presso lo studio

dell’avvocato LANZETTA ELISABETTA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TITA GUGLIELMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 211/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato STACUL;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Vicenza, P.A., R.M.G., O.P., M.C., M.D., F.L. e S.E., premesso di essere dipendenti INPS transitati all’Istituto nel settembre 1998 per mobilità dal comparto scuola, chiedevano — tra l’altro — la conservazione della retribuzione individuale di anzianità posseduta al momento della mobilità, il cui godimento era stato mantenuto solo ad personam ed era soggetto a riassorbimento.

Accolta la domanda anche in relazione ad ulteriori istituti retributivi e proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Venezia con sentenza 22.4-3.6.08, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità, accoglieva totalmente l’impugnazione e rigettava in toto la domanda.

Proponevano ricorso tutti i dipendenti, salvo M., a proposito del rigetto della domanda concernente la retribuzione individuale di anzianità deducendo: 1) violazione dell’art. 434 c.p.c. e art. 366 c.p.c., n. 4 non avendo il giudice di merito esaminato con sufficiente analiticità l’eccezione di inammissibilità dell’appello in punto di riassorbibilità del miglior trattamento goduto all’atto della mobilità; 2) violazione dell’art. 1362 c.c., falsa applicazione dell’art. 63 del ccnl 95-97 del comparto scuola e dell’art. 32 del ccnl 1995 per il personale dell’INPS e degli enti pubblici economici, nonchè della disciplina di carattere amministrativo che aveva regolato la mobilità, e carenza di motivazione, con il quesito: vero che la retribuzione individuale di anzianità, elemento retributivo rientrante, nel trattamento retributivo fondamentale tanto ai sensi del c.c.n.l. 1995 della scuola che del c.c.n.l. 1995 dei dipendenti INPS, non può essere oggetto di riassorbimento.

Rispondeva l’INPS con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso non è fondato.

Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il giudice di merito non ha ignorato l’eccezione di inammissibilità dell’appello ed, anzi, l’ha rigettata “perchè nell’atto di appello l’INPS ha esposto, sia pure sinteticamente, i fatti e le indicazioni degli specifici motivi d’impugnazione come prescritto dall’art. 434 c.p.c.”. Dato che rinterpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e che nella specie parte ricorrente si limita solo ad una generica censura e non fornisce al giudice di legittimità alcun elemento di valutazione circa l’illogicità del giudizio di merito, limitandosi solo a riportare il passo dell’atto di appello di controparte, il motivo deve essere ritenuto infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte di cassazione ha già esaminato la questione, proposta da ex dipendenti del comparto scuola — transitati alle dipendenze dell’INPS nel settembre 1998 a seguito di procedura di mobilità intercompartimentale alla stregua del D.M. 19 marzo 1998, n. 135 e del D.M. 6 maggio 1998, n. 217 – concernente la riassorbibilità negli aumenti retributivi successivi, del trattamento di miglior favore già goduto presso l’amministrazione di provenienza e attribuito, a titolo di assegno garanzia stipendio, all’atto del trasferimento all’INPS. Al riguardo la Corte ha ritenuto legittimo il riassorbimento atteso che in tema di procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato, in difetto di disposizioni speciali – di legge, di regolamento o di atti amministrativi -, che espressamente, e specificamente, definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto, si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, argomentando dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 34 come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 19 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 31), secondo le regole dettate dall’art. 2112 c.c., rese applicabili a fattispecie diversa dal trasferimento di azienda. A tali disposizioni speciali – attributive di trattamenti “di privilegio”, in quanto non riconducibili alle fonti negoziali collettive applicabili presso l’amministrazione di destinazione – si ricollega l’ipotesi contemplata dall’art. 2, comma terzo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3) nella parte in cui stabilisce la cessazione di efficacia delle disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti a far data dall’entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale, e il riassorbimento dei trattamenti economici più favorevoli in godimento, con le modalità e nelle misure previste dei contratti collettivi (v. Cass. 9.2.09 n. 3191, nonchè 2.2.07 n. 2265 richiamata dal giudice di mento assieme ad altri precedenti).

Nel caso di specie non esiste motivo per discostarsi da tale orientamento, atteso che i ricorrenti non apportano argomenti decisivi che impongano una sua rimeditazione. Infatti, l’unica argomentazione oggi sottoposta, a prescindere da un indimostrato mutamento della prassi interpretativa del datore di lavoro, è che la struttura stipendiale prevista dal contratto della scuola e da quello INPS prevedono entrambe che nel trattamento retributivo fondamentale sia inserita la retribuzione individuale di anzianità; si tratta, tuttavia, di una considerazione di carattere meramente nominale, non risultando che in fatto la retribuzione individuale di anzianità del primo comparto sia sovrapponibile a quella in godimento nel secondo.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 3.000 (tremila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010

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