Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9430 del 12/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.12/04/2017),  n. 9430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4774-2016 proposto da:

LA FORNACE S.R.L., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio dell’avvocato ILARIA

PAGNI che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato GIANLUCA BALDACCI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO S.P.A., – C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso LEGALITAX STUDIO, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE e MAURIZIO CIMETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1695/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 05/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Fornace srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di Equitalia Centro spa (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1695/05/2015, depositata in data 5/10/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di preavviso di iscrizione ipotecaria conseguente al mancato pagamento di alcune cartelle, di cui la contribuente eccepiva la mancata notifica, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente (con riguardo alla illegittimità, per violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), della notifica della cartella di valore più alto ed alla conseguente illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria, stante il mancato superamento del limite fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, comma 1).

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame di Equitalia Centro, hanno sostenuto che la notifica della suddetta cartella doveva ritenersi rituale, in quanto il messo notificatore si era recato presso la sede della società contribuente ma vi aveva trovato altro soggetto, proprietario di altra attività, il quale aveva fatto presente “l’estraneità all’atto da notificarsi”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 140, 143, 145 e 148 c.p.c., D.P.R. n. 62 del 1973, art. 26 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, avendo la C.T.R. ritenuto legittima la notifica della cartella di pagamento in contestazione, pur in difetto dei presupposti della irreperibilità assoluta del destinatario, essendo sempre stata al medesimo indirizzo la sede della società e non risultando dalla relata che il messo notificatore avesse effettuato ulteriori ricerche per verificare che non vi fosse stato “un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune”. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., avendo a C.T.R. ritenuto che l’onere della prova circa l’irreperibilità o il trasferimento in altro Comune del contribuente dovesse essere fornita da quest’ultimo.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Occorre rilevare che la ricorrente conferma che, all’epoca dei fatti, la sua sede legale era fissata all’indirizzo in cui si è recato il messo notificatore.

Ora, l’irreperibilità risulta descritta dal messo notificatore nella relata di notifica, avendo lo stesso dato atto che presso la sede della società, risultante dalla visura camerale, vi era altra attività, “La Fornace Club”, il cui proprietario dichiarava “la propria estraneità rispetto alla società contribuente a cui era diretta la notifica”.

Sul tema, costituisce ius receptum di questa Corte (da ultimo, Cass. 7523/16 e 19152/2016) il principio per cui la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60 cit., letta e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune (Cass. 22976/2015; Cass. 25436/2015; Cass. 23332/2015; Cass. 24260/2014; Cass. 1440/2013, Cass. 14030/2011; Cass. 4925 e 20425/07).

Ne consegue che, non essendovi menzione nella relata di notifica delle ricerche effettuate dal messo notificatore nel Comune, la notifica della cartella “(OMISSIS)” (quella di importo più elevato, che ha consentito l’iscrizione ipotecaria in oggetto) non poteva essere effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e) e deve ritenersi illegittima.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso (primo motivo, assorbito il secondo), va cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va accolto il ricorso introduttivo della contribuente.

Ricorrono giusti motivi, considerate tutte le peculiarità processuali della fattispecie, per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, mentre le spese dei presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna la controricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2017

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