Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 943 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. lav., 20/01/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 20/01/2021), n.943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLASUTTO Daniela – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19990-2017 proposto da:

N.A., difesa da sè stessa, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA QUIRINO MAIORANA 9, presso lo studio dell’avvocato FAZZARI

STUDIO LEGALE;

– ricorrente –

contro

M.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO SORBELLO;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 2895/2017 della CORTE D’APPELLO di

MESSINA, depositata il 29/06/2017; r.g.n. 116/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’appello di Messina, pronunziando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall’Avv. N.A. contro M.G. in relazione alla richiesta di liquidazione delle spese e dei compensi professionali L. n. 794 del 1942, ex art. 28 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 dovute all’esito del procedimento conclusosi con sentenza n. 259/2016 della medesima Corte di appello, liquidava in favore dell’Avv. N. la somma complessiva di Euro 6.817,50 oltre accessori di legge;

2. la Corte ha ritenuto che l’importo preteso dal difensore per aver assistito il resistente in un giudizio (di primo e secondo grado) avente ad oggetto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società Rete Ferroviaria Italiana, fosse rispettoso delle tariffe professionali, considerato che il valore della causa, secondo le tabelle di cui al D.M. n. 55 del 2014, rientrava nello scaglione compreso tra Euro 26.000 e Euro 52.000; che tuttavia la ripetitività delle problematiche che avevano dato luogo a diversi analoghi procedimenti giustificava la riduzione sino alla metà dell’importo richiesto;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso ex art. 111 Cost. N.A. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

4. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. in combinato disposto con il D.M. n. 55 del 2014 con riferimento agli artt. 2 e 4 e all’art. 2233 c.c. e art. 36 Cost. nonchè all’art. 115 c.p.c. e all’art. 2697 c.c.; si assume che la riduzione nella misura del 50% dell’importo preteso era stata motivata in termini generici ed apodittici, senza tener conto dei parametri generali per la liquidazione del compenso giudiziale indicati dal D.M. n. 55 del 2014, art. 4;

2. con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 111 Cost. con riferimento agli artt. 1224 e 1284 c.c. e all’art. 112 c.p.c.: si censura la ordinanza impugnata per non avere provveduto sulla domanda di rivalutazione monetaria; si assume, inoltre, che il credito vantato dall’avvocato per il compenso professionale è da considerarsi credito di valuta di talchè la sua rivalutazione non necessita, ai sensi dell’art. 1224 c.c., di apposita domanda ed è riconoscibile in via presuntiva (Cass. Sez. Un. 19499/2008); ci si duole inoltre del mancato riconoscimento degli interessi moratori a decorrere dalla domanda giudiziale, interessi da calcolare in conformità del combinato disposto dell’art. 1284 c.c., comma 4, e del D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 5;

3. con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. con riferimento agli artt. 91 e 112 c.p.c.; si censura la ordinanza impugnata per non avere condannato il cliente soccombente alle spese del giudizio sommario che andavano liquidate ex art. 91 c.p.c., e ciò anche nelle ipotesi di difesa personale da parte del professionista, come avvenuto nel caso di specie;

4. è da premettere l’ammissibilità del ricorso in conformità della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l’ordinanza, espressamente definita non impugnabile dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 con cui si conclude lo speciale procedimento ivi previsto, ha indubbiamente natura decisoria sicchè deve esserne consentita la ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 4485/2018, n. 12411/2017);

5. nel merito i primi due motivi di ricorso per cassazione devono essere respinti in conformità della giurisprudenza di questa Corte maturata in relazione a fattispecie che pongono questioni sovrapponibili a quelle in esame (v. Cass. n. 29215/201929214/2019, n. 29213/2019, n. 29212/2019), giurisprudenza che, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., viene richiamata;

6. in particolare con riferimento al primo motivo di ricorso è da ribadire, in continuità con le richiamate pronunzie, che l’art. 2233 c.c. nella parte in cui dispone che in mancanza di accordo tra le parti il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se congruamente motivato ed esercitato in conformità alle tariffe professionali, è insindacabile in cassazione (sul potere discrezionale del giudice la giurisprudenza, anche risalente, è costante: v. Cass. n. 2386/2017, n. 3982/1998, n. 9514/1996); tale potere discrezionale può esplicarsi anche nell’aumento o nella riduzione dei compensi (Cass. n. 269/2017, n. 16040/2011, n. 16132/2005; n. 8084/2005, n. 10532/2003) e ciò a prescindere dall’istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente, con l’unico limite rappresentato dal rispetto dei minimi tariffari (Cass. n. 5802/2004, n. 12840/2003), circostanza quest’ultima che la parte ricorrente non ha mai allegato nè, tantomeno, provato;

6.1. le tariffe che escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi dovuti sono solo quelle fisse (cc.dd. tariffe obbligatorie alle quali si riferisce anche l’art. 636 c.p.c., comma 1, u.p.), dato che solo queste sono astrattamente idonee ad integrare direttamente il contratto, non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno solo la funzione di fissare i limiti dell’autonomia privata nella determinazione del compenso e di dettare i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice è tenuto a rispettare, senza pregiudizio degli spazi di discrezionalità che i criteri stessi consentono; non è condivisibile la prospettazione della ricorrente secondo la quale le tariffe in oggetto avrebbero la funzione di attribuire al professionista l’unilaterale ed incensurabile potestà di indicare, sia pure nei limiti segnati dalla tariffa, il compenso dovuto dal proprio cliente, e, in altri termini, di integrare, con la propria determinazione volitiva, il contenuto del contratto, fissando l’oggetto della obbligazione principale del cliente (Cass. n. 9514/1996, cit.);

6.2. la censura incentrata sulla dedotta violazione della garanzia di adeguatezza del compenso all’importanza dell’opera ed al decoro del professionista è dunque manifestamente infondata ove solo si consideri che gli onorari liquidati nel provvedimento impugnato sono comunque superiori ai minimi della tariffa prevista per la fascia di valore della controversia, la quale rappresenta un valido criterio in sede di determinazione giudiziale ex art. 2233 c.c. a garanzia dell’attività svolta dal professionista; infine, non è invocabile l’art. 36 Cost. il quale, come si è detto, è applicabile solo ai rapporti di lavoro subordinato (Cass. n. 1900/2017, cit.);

6.3. quanto al profilo di censura secondo cui il giudice avrebbe dovuto tener conto della “non contestazione” da parte del cliente degli importi indicati nella parcella, esso si presenta inammissibile per mancanza di specificità e autosufficienza, non avendo la ricorrente provveduto alla trascrizione della memoria difensiva depositata dal cliente nel procedimento dinanzi alla Corte d’appello, e ciò impedisce di apprezzare la sussistenza della non contestazione anche con riguardo al quantum della pretesa (Cass. n. 24062/2017, n. 20637/2061, n. 16655/2016);

6.4. neppure sussiste la dedotta violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 2 e 4; quest’ultima norma dispone al comma 1: “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80%, o diminuiti fino al 50%ò Per la fase istruttoria l’aumento di regola fino al 100% e la diminuzione di regola fino al 70%.”; tale disposizione ha carattere generale, rispetto alla quale quella contenuta nel successivo comma 4 (“Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di queste non comporta l’esame di specifiche distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto e di regola ridotto del 30%”) si pone in rapporto di specialità, nel senso che trova applicazione allorchè ricorre il duplice presupposto dell’identità della posizione processuale dei vari soggetti assistiti dal medesimo difensore e della sostanziale identità delle questioni di fatto e di diritto trattate; solo in tal caso è prevista, di regola, la riduzione del 30% del compenso, altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto;

6.5. come emerge con chiarezza dal tenore dell’ordinanza impugnata, l’esercizio del potere di riduzione dei compensi da parte della Corte territoriale è stato giustificato non già sul presupposto della “identità della posizione processuale dei vari soggetti” e dell’assenza di “specifiche e distinte questioni di diritto” (art. 4, comma 4) bensì in ragione del più lato criterio della “ripetitività delle problematiche che hanno dato luogo a diversi analoghi procedimenti”; l’argomento della natura seriale delle controversie è, all’evidenza, utilizzato dalla Corte d’appello al solo al fine di formulare un giudizio sulla mancanza di una particolare complessità e difficoltà delle questioni trattate, ai sensi dell’art. 4, comma 1 (cfr. Cass. n. 5887/1998, secondo cui “l’esercizio della facoltà discrezionale nella determinazione degli onorari entro le misure minime e massime tabellari (può) essere legittimamente orientato pure dalla valutazione comparativa della attività difensiva svolta dall’avvocato per il medesimo cliente in altre controversie, aventi analogo oggetto e involgenti “argomenti comuni e spesso addirittura ripetitivi”, essendo tale valutazione comparativa idonea a definire – a norma del D.M. n. 585 del 1994, art. 5 – la importanza delle questioni trattate”); appare così inconferente il rilievo mosso alla ordinanza con riferimento alla decisione della stessa Corte d’appello nel giudizio di merito in tema di riunione tra i vari procedimenti ai sensi dell’art. 151 disp att. c.p.c.;

6.6. sotto il profilo della violazione dell’obbligo di motivazione, la censura si presenta manifestamente infondata, sia perchè il provvedimento contiene, come si è visto, una motivazione esaustiva e coerente, idonea a sorreggerlo, sia perchè nella nozione di violazione di legge per la quale il ricorso per cassazione è proponibile ex art. 111 Cost. è compreso soltanto il vizio di mancanza assoluta della motivazione, come è stato ritenuto anche altre volte da questa Corte (cfr. Cass. n. 16349/2004, n. 3197/2002);

7. il secondo motivo è anch’esso da respingere; l’art. 1284 c.c., nel testo novellato a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, che ha introdotto con l’art. 17, comma 1, i commi 4 e 5, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto introdotto successivamente all’entrata in vigore del D.L. cit., disciplina il tasso degli interessi legali in controversie che hanno ad oggetto il pagamento di somme di denaro; in particolare, esso prevede ai commi 4 e 5 quanto segue: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.”; – la formula della norma è chiara nel predeterminare tanto la misura quanto la decorrenza degli interessi legali, nell’ipotesi in cui il credito – che nel caso in esame trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti – venga riconosciuto da una sentenza a seguito di un giudizio anche arbitrale, senza che occorra una specifica domanda e senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. n. 14911/2019, n. 8289/2019, n. 28409/2018);

7.1. premesso che la ordinanza impugnata ha dichiarato di liquidare “all’avv. N. la somma complessiva di Euro 6817,50. Oltre iva e c.p.a. e interessi dalla domanda” pur non avendo la ordinanza specificamente disposto in ordine alla misura degli interessi si deve ritenere comunque il provvedimento integrato, quanto al saggio degli interessi, dalla disposizione sopra richiamata (art. 1284 c.c., comma 40);

7.2. il motivo che denunzia la omessa pronunzia sulla domanda di rivalutazione monetaria si presenta inammissibile, perchè la parte non riproduce il brano del ricorso introduttivo del giudizio in cui avrebbe richiesto il maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2; va ricordato che, in tema di contratto d’opera professionale, il diritto del professionista al compenso ha natura di debito di valuta e non è pertanto suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta (Cass. n. 4959/2012); ne consegue che la sopravvenuta svalutazione monetaria non consente una rivalutazione d’ufficio di esso, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall’art. 1224 c.c., comma 2, ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio (Cass. n. 16132/2005, n. 1063/2005);

8. il terzo motivo di ricorso è fondato in quanto la Corte di appello ha omesso il regolamento delle spese di lite il quale è consequenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, potendo la condanna essere emessa, a carico del soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., anche d’ufficio e pure se non sia stata prodotta la nota spese prevista dall’art. 75 disp. att. c.p.c. (Cass. n. 3023/2012, n. 6338/2008, n. 19269/2005);

9. a tanto consegue la cassazione in parte qua della decisione impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, alla quale è demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo e accoglie il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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